Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 16 Dicembre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La notifica tradizionale e quella telematica: le peculiarità alla luce della recente giurisprudenza

Inquadramento normativo: Art. 137 c.p.c.

Le notificazioni: Nel processo civile, quando non è disposto altrimenti, le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario il quale procede, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. 

Tempestività della notifica: La notifica è considerata tempestiva quando l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario nei termini (Cass., n. 8395/2015, richiamata da Tribunale Treviso, sentenza 17 aprile 2019). Tale principio si ritiene applicabile anche alle notifiche effettuate dall'avvocato in proprio a mezzo posta. E ciò in considerazione del fatto che «sarebbe palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo (Cass., n. 8395/2015, richiamata da Tribunale Treviso, sentenza 17 aprile 2019); invero, laddove il notificante sia l'avvocato medesimo, sarebbe irragionevole far discendere una decadenza dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al predetto [...] bensì all'agente postale quale suo necessario ausiliario» ( Tribunale Treviso, sentenza 17 aprile 2019).

La notifica a soggetto non coincidente con il destinatario: «La notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione». Ne consegue che va esclusa la nullità della notifica effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi di una debitrice interdetta nel suo ultimo domicilio anziché presso il suo effettivo domicilio e diretta al curatore dell'eredità giacente (Cass., n. 6743/2019, richiamata da Tribunale Aosta, sentenza 8 agosto 2019). 

 Analogamente, è stato ritenuto che la notifica dell'atto d'appello, nel processo tributario, è inesistente solo ove manchi ogni collegamento tra il destinatario e il contribuente, «ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (Cass., n. 21273/2017, richiamata da Tribunale Aosta, sentenza 8 agosto 2019).

Notifica di un documento informatico: «Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

La notifica telematica e mancanza della regolare attestazione di conformità all'originale: Nel caso in cui il cancelliere rilasci una copia della sentenza senza autentica, si ritiene che la relativa notifica a mezzo ufficiale giudiziario costituisce una mera irregolarità, con l'ovvia conseguenza che detta notifica è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione (Cass., n. 10224/2014, richiamata da Cass. civ., n. 28818/2019). Con riferimento alla notificazione telematica della sentenza, si ritiene che questa, eseguita «mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, sia idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa» (Cass., n. 20747/2018, richiamata da Cass. civ., n. 28818/2019). 

La notifica telematica e la ricevuta di avvenuta consegna (RAC): Quando si procede con una notifica telematica, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, è idonea a provare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. E ciò anche se detta ricevuta non costituisce un documento che ha "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (Cass. n. 15035/2016; Cass. n. 13817/2016, richiamate da Corte d'Appello Milano, sentenza 25 settembre 2019). Per superare tale prova, il destinatario dovrebbe dimostrare il verificarsi di «errori tecnici, riferibili al sistema informatizzato, ovvero produrre una documentata contestazione della reale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta ricevuta e quanto realmente ricevuto dal destinatario nella propria casella di posta elettronica certificata» (Cass. n. 29732/2018, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 25 settembre 2019).

La notifica a istanza di una delle parti ricorrenti: Nell'ipotesi di un procedimento con più ricorrenti, «la notifica a nome del primo dei ricorrenti (o di uno dei ricorrenti) [...] sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi degli altri, la cui presenza si ricava dal provvedimento notificato». Ne consegue che se la richiesta di notificazione menziona il solo primo ricorrente, o un solo ricorrente, «non è lecito desumere che la notifica stessa sia stata effettuata soltanto nell'interesse di lui». (Cass. civ., n. 8054/2019). 

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