Di Giulia Zani su Venerdì, 31 Maggio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

La motivazione rafforzata in secondo grado e la riassunzione delle prove orali

La sentenza in commento, n. 22209 del 2019, depositata lo scorso 22 maggio, si inserisce nel filone giurisprudenziale che valorizza l'art. 6 CEDU, al fine di delineare il quantummotivazionale necessario per legittimare una sentenza di condanna.

Come noto, l'art 6 CEDU, infatti, dispone che "2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata." e detta i cardini del diritto di difesa, tra cui "(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico".

Tale disposizione, di matrice internazionale, che ha ormai applicazione diretta nell'ordinamento, funge da fonte interpretativa e dispositiva per i giudici e per il legislatore, che, sulla scia di questi principi ha emendato sia il codice di procedura penale che la costituzione.

Tra queste modifiche, viene in rilievo quella dell'art. 603 co. 3 bis, che, nella nuova versione, parafrasando il principio di immediatezza e oralità nel contraddittorio, dispone che "Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". 

 Ciò, al chiaro fine di assicurare che la sentenza di appello, con la quale viene riformata in peius la statuizione di primo grado, sia dotata di una motivazione rafforzata, che non solo abbia preso in esame i motivi di appello del pubblico ministero ricorrente, ma abbia anche potuto smentire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ricostruzione del giudice di prime cure.

Nel caso sottoposto alla Corte, l'appello rispetto alla sentenza di proscioglimento non era stato presentato dal pubblico ministero, bensì dalla parte civile e dunque non rientrava nell'applicazione letterale dell'art. 603 c.p.p.

Il ricorrente ne chiedeva quindi un'applicazione analogica, proprio alla luce dei principi generali espressi dalla Carta dei diritti e - qui si aggiunge - vista la pressoché comparabile afflittività di una sentenza che decida solo sulle statuizioni civili presupponendo, però, la penale responsabilità dell'imputato.

Interessante sul punto è la decisione della quarta sezione che specifica – senza prendere posizione in ordine all'applicazione analogica in bonam partemdella disposizione processuale – come il vizio censurato investa di per sé la motivazione della sentenza di appello. 

Richiamando le argomentazioni delle Sezioni Unite – che si sono appena pronunciate sulla rinnovazione dibattimentale dell'esame del consulente di parte - e prima ancora quelle della sentenza Dasgupta, hanno affermato che affinché il ribaltamento della sentenza di proscioglimento si concretizzi nell'appello in una motivazione rafforzata, che raggiunga lo scopo del convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio", non si può fare a meno dell'oralità nella riassunzione delle prove orali rivelatesi decisive.

"La motivazione altrimenti risulterebbe affetta dal vizio di aporia logica, derivante dal fatto che il ribaltamento della pronuncia assolutoria, operato sulla scorta di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione del primo giudice, contiene in sè l'implicito dubbio ragionevole determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti."

Oltre al principio di diritto affermato, pare interessante verificare come la lacuna legislativa – che ha previsto la rinnovazione dell'esame orale solo in caso di impugnazione da parte della pubblica accusa – non venga colmata tramite un'azione creativa diretta da parte della giurisprudenza, bensì tramite un'azione interpretativache, in applicazione dei principi generali, valorizza la portata (talvolta dimenticata) dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio". 

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