Di Elsa Sapienza su Giovedì, 12 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

La mediazione familiare ed il reato di maltrattamenti in famiglia.

 " Ho imparato attraverso la più amara esperienza questa lezione suprema, a conservare la mia rabbia e come il calore conservato si trasforma in energia, allo stesso modo la nostra rabbia può essere trasformata in una forza che riuscirà a muovere il mondo".

Queste le parole che Mahatma Ghandi, scrisse mezzo secolo fa ed alle quali pensò Jim Coogler , come da lui stesso affermato, allorquando cominciò a parlare di "mediazione strutturata" e cioè alla necessità di veicolare la rabbia in occasione delle separazioni e dei divorzi, così da farla divenire una forza in grado di cambiare le cose ed andare verso un mondo più umano.

Le riflessioni di Coogler nascevano da un'esperienza personale devastante frutto di un sistema legale, quello statunitense, che si basava sulla convinzione che il fallimento di un matrimonio fosse conseguenza dell'errore commesso da qualcuno e che dunque la separazione dovesse concludersi con un vincitore in grado di prendersi tutto ed un perdente.

Anche in Italia accadeva e accade più o meno la stessa cosa. Ma, vi sono delle caratteristiche del conflitto coniugale che lo rendono differente dagli altri contenziosi.

E' evidente la necessità nell'ambito di un giudizio di separazione o di divorzio da parte degli ex coniugi di ottenere non solo la tutela dei propri diritti, ma, molto più spesso di ottenere un sigillo pubblico delle proprie ragioni e dei torti nel fallimento del matrimonio; allo stesso modo,è altrettanto naturale che conseguenza di ciò sia il fatto che le richieste delle parti nel procedimento nascano in buona partedalla rabbia, dal rancore, dalla delusione avendo come unico obiettivo quello di dimostrare che la colpa del fallimento matrimoniale sia dell'altro partner.

Coogler affermava di sentirsi debitore della ex moglie e dei loro due avvocati per averlo reso consapevole della necessità di trovare un modo più razionale e civile di dividere le loro strade e per evitare come invece gli era accaduto di rendere ancora più amara l'esperienza della separazione. La mediazione così come voluta da Coogler e dai suoi collaboratori nacque per offrire un'alternativa alla lotta per la vittoria partendo dal presupposto che esistono molteplici verità. 

 In mediazione familiare viene meno la logica vincitori/vinti. Essa consiste in un percorso responsabilizzante in grado di offrire concreti strumenti e risorse, professionali, organizzative strutturali e funzionali con lo scopo di aiutare genitori e figli ad affrontare situazioni di conflittualità, attraverso la gestione del conflitto stesso e la riorganizzazione delle relazioni familiari. Si tratta di un processo in cui un terzo neutrale e qualificato, debitamente formato, aiuta le parti all'interno di un spazio strutturato e protetto, a riorganizzare le proprie relazioni familiari e a definire un programma soddisfacente per il futuro per sé e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.

L'obiettivo della mediazione è di ristabilire una comunicazione affinché padre e madre nell'interesse dei propri figli, siano protagonisti attivi del percorso di separazione riappropriandosi del proprio ruolo genitoriale.

Oggi, si è sempre più consapevoli delle conseguenze devastanti di un conflitto familiare mal gestito. Dalle numerose problematiche che comportano disagi in ambito educativo , scolastico e psicologico sui figli mutevoli in base all'età di quest'ultimi, alla perdita dei legami, degli affetti, delle sicurezze che portano ad una sana crescita dell'individuo, a problemi psico-fisici fino a giungere a fatti di cronaca, oggi purtroppo sempre più frequenti, causati da conflitti degenerati in atti di violenza estrema.

Tutto ciò deve far riflettere ed impone un intervento efficace con l'obiettivo di arginare la conflittualità e tutelare le parti, in primis i figli minori.

Chiaramente la mediazione familiare non è sempre un intervento possibile e l'intervento legale così come la cooperazione con i Magistrati sono necessari.

In altri paesi la possibilità che i coniugi recuperino nel corso dei giudizi, l'accordo necessario per stabilire la maggiore condivisione possibile è regolata legislativamente, si pensi alla Francia ed all'Inghilterra. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha espresso sostegno legislativo allo strumento della mediazione già con la risoluzione n. 616 del 21 gennaio 1998 in cui dispone che, tendendo i rapporti familiari ad internazionalizzarsi e ponendo essi sempre maggiori problemi specifici, diversi Stati hanno riconosciuto la mediazione familiare quale processo in cui un terzo, imparziale e neutrale, assiste le parti nel negoziare le questioni oggetto della lite in vista di un accordo. 

 La mediazione familiare nella normativa introdotta con la Legge 8 febbraio 2006, n. 54 art. 155 - sexies c.c. è prevista tra gli strumenti utilizzabili dal giudice grazie all'ausilio di esperti. Il compito del mediatore , tuttavia, non è solo intervenire per riorganizzare le relazioni familiari ma anche aiutare i coniugi a trovare gli strumenti con i quali far fronte ad una coniugalità perduta e mantenere inalterata la loro responsabilità genitoriale.

A tale proposito è importante sottolineare così come evidenziato da un' ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX civile, 23.3.2016 (est. G. Buffone), che compito del difensore è svolgere un ruolo protettivo del minore ed egli ha il dovere di arginare il conflitto e non di alimentarlo; il mediatore familiare svolge un ruolo di cooperazione in tutto questo.

Inoltre, alla luce dell'intensità oggi sempre più evidente del conflitto, il mediatore familiare ha anche un'importante funzione sociale e cioè quella di intervenire prevenendo o arginando i toni del conflitto nell'interesse dei figli troppo spesso vittime della rabbia incontrollata delle persone cui vogliono più bene: i propri genitori. A tale proposito ricordiamo una recentissima sentenza della Cassazione, VI sezione penale sentenza n. 18833/2018 ove è stato affermato che feroci e brutali litigi davanti ai figli minori, possono comportare gravi ripercussioni sulla loro crescita se caratterizzati da alcuni connotati come ad esempio l'abitualità, pertanto essi sono passibili del reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell'art. 572 c.p..

Difatti, nei maltrattamenti possono rientrare non solo le percosse, le lesioni, le minacce ma anche gli atti che si concretano in sofferenze morali che portano a ferite psicologiche indelebili e dagli inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.

Anche in questo caso l'intervento di un mediatore familiare può essere utile per arginare l'ira, la sofferenza delle parti ed evitare che il conflitto da naturale in quanto insito nelle relazioni umane, si trasformi in conflitto distruttivo. 

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