Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 22 Giugno 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

La maturità professionale di un avvocato impone sempre un contegno rispettoso nei confronti dei colleghi

L'avvocato deve sempre porre in essere un comportamento dignitoso e decoroso in virtù della funzione che è chiamato a svolgere nella giurisdizione. Ne consegue che detto professionista deve astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive anche quando queste possano scaturire da provocazione altrui, dallo stato d'ira o da agitazione. Va da sé, pertanto, che un avvocato deve adottare sempre un atteggiamento più prudente e rispettoso nei confronti dei colleghi. Con l'ovvia conseguenza che un avvocato con una certa esperienza professionale non può offendere un collega in funzione della minore acclarata esperienza di quest'ultimo.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio nazionale forense (CNF) con sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-4.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti di causa.

Nei confronti dell'avvocato ricorrente è stato presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine da parte di una collega per aver rivolto a quest'ultima espressioni offensive e sconvenienti, mortificandola, sminuendone il ruolo e la dignità di fronte a terzi e sottolineandone la minore anzianità professionale. Nel corso del procedimento disciplinare è stata accertata la responsabilità del ricorrente, il quale è stato destinatario della sanzione dell'avvertimento.

Il caso è giunto dinanzi al CNF. 

La decisione della CNF

Innanzitutto, occorre richiamare l'art. 52 del codice deontologico forense. Secondo tale disposizione:

Da questa norma, si evince, in modo evidente, che l'avvocato:

Questo contegno professionale, a maggior ragione, si pretende sia adottato da un avvocato con una certa maturità professionale. Anzi, va da sé, che proprio questa maturità deve suggerire al professionista un atteggiamento più prudente e rispettoso del collega, sebbene quest'ultimo abbia una minore acclarata esperienza.

Orbene, tornando al caso di specie, il CNF rileva che nella questione in esame, appare corretto quanto osservato dal Consiglio distrettuale di disciplina, secondo cui "proprio la maggiore anzianità di iscrizione, nonché la maturata esperienza professionale e di vita, avrebbe dovuto determinare l'incolpato a trattenere il suo (motivato o meno) disappunto o quanto meno a manifestarlo in termini, che non mortificassero la giovane collega, sminuendone il ruolo e la dignità di fronte a terzi [...] peraltro con argomenti palesemente non attinenti al merito della posizione trattata per i rispettivi clienti".

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il CNF ha rigettato il ricorso, confermando il provvedimento impugnato. 

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