Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 18 Settembre 2019
Categoria: Legge e Diritto

La firma digitale invalida gli atti sanzionatori tributari?

Riferimenti normativi: Art.2 D.Lgs. n.217/2017 - Regolamento Ue n.910/2014.

Focus: La trasmissione telematica dei provvedimenti degli enti impositori ai contribuenti è sempre più ricorrente. I provvedimenti sono sottoscritti con firma digitale e notificati alla parte utilizzando la Posta Elettronica Certificata. In particolare, in caso di trasmissione telematica dei provvedimenti di natura sanzionatoria tributaria la firma digitale rende validi gli atti sanzionatori?

Principi generali: Con l'introduzione del Processo Tributario Telematico obbligatorio dal 1° luglio 2019 ha assunto un ruolo importante la sottoscrizione digitale applicata agli atti processuali e ai provvedimenti di natura amministrativa. Già il regolamento UE n. 910/2014 sull'identità digitale (detto regolamento EIDAS) ha previsto tra i suoi obiettivi la parificazione completa fra le varie tipologie di sottoscrizione digitale, l'equiparazione fra la classica firma autografa apposta su atti e documenti e le sottoscrizioni di tipo elettronico. Attualmente, l'art.2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.217 del 13 dicembre 2017, riconosce la possibilità di sottoscrivere digitalmente gli atti di natura sanzionatoria tributaria dal 27 gennaio 2018, anche in assenza di decreti attuativi. Sulla validità dell'atto sanzionatorio tributario munito esclusivamente di sottoscrizione digitale si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara con la sentenza n.279 del 20 maggio 2019.

Il caso:Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato l'avviso di irrogazione sanzioni emesso dall'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria Regionale per parziale omesso versamento di contributo unificato dovuto in relazione ad un ricorso in appelloL'atto sanzionatorio è scaturito dal fatto che nel ricorso in appello erano contenute distinte richieste di annullamento di atti diversi: un atto di pignoramento e le prodromiche cartelle di pagamento. A fronte di tali distinte richieste era dovuto, secondo l'ufficio che aveva emesso l'atto, il contributo unificato richiesto al contribuente con l'atto sanzionatorio. Il richiedente ha impugnato l'atto, innanzitutto, per mancata sottoscrizione "fisica", non essendo valida la sottoscrizione digitale. Quest'ultima è prevista dall'art.2, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (codice di Amministrazione digitale), esteso agli atti sanzionatori tributari dal D. Lgs. n. 217 del 13/12/2017, in vigore dal 27/01/2018. Il comma in oggetto, in particolare, recita: "Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale." La tipologia di firma utilizzata (digitale), secondo il ricorrente, non poteva ritenersi valida, o, comunque, idonea a sostituire la sottoscrizione olografa, a causa della mancata attuazione del disposto del citato art.2 non essendo mai state emanate disposizioni attuative specifiche da parte del Ministero o dalla Presidenza del Consiglio. Essendo privo di valida sottoscrizione l'atto impugnato, ad avviso del ricorrente, doveva ritenersi inesistente e, quindi, doveva essere annullato. L'Ufficio ha eccepito che la normativa richiamata è applicabile dal 27/1/2018 e, quindi, l'atto è stato correttamente formato.

La Commissione Provinciale di Pescara pur riconoscendo fondata la censura relativa alla carenza di decreti attuativi dell'art.2, comma 6 bis, sopra citato, ha ritenuto che: " le eccezioni formali formulate dal difensore della società ricorrente sono del tutto infondate; l'atto è stato correttamente sottoscritto digitalmente in base alla normativa applicabile dal 27/1/2018 e la successiva previsione di decreti successivi non incide in alcun modo sulla applicabilità della stessa agli atti tributari emessi successivamente a tale data. In ogni caso nessuna violazione o compromissione delle garanzie del contribuente è stata posta in essere da parte dell'autorità fiscale emittente con l'atto sanzionatorio impugnato, essendo esplicitata con chiarezza la pretesa tributaria sia nell'atto impugnato che nel preliminare invito al pagamento, contenete tutti gli elementi necessari per ritenere completa la motivazione dell'atto successivo. Infatti il contribuente è stato posto in condizioni di difendersi adeguatamente in sede processuale." Di fatto, quindi, la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha ritenuto raggiunto lo scopo dell'atto sanzionatorio, che ha permesso al ricorrente una piena difesa sia in termini processuali che di merito ed ha sancito la piena validità e applicabilità dell'art. 2, comma 6 bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale agli atti sanzionatori tributari emessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, pur in assenza di specifici decreti di attuazione.In conclusione, dal 27 gennaio 2018 gli atti sanzionatori tributari firmati digitalmente sono validi e la mancata emissione dei decreti attuativi non incide in alcun modo sulla loro validità.

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