Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 28 Novembre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La distrazione delle spese a favore dell'avvocato e il relativo diritto credito

Inquadramento normativo: Art. 93 c.p.c.

La distrazione delle spese a favore dell'avvocato: «Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese».

Conseguenze della distrazione delle spese a favore del difensore: L'avvocato munito di procura se chiede la distrazione, qualora dichiari di aver ricevuto dal cliente le spese giudiziali e non il compenso, agisce per un diritto proprio e autonomo. Ne consegue che:

In questi casi, non è configurabile un'ipotesi di cessione del credito da parte del cliente nei confronti del difensore. Questo, pertanto, esclude la possibilità che a quest'ultimo sia opposta in compensazione dal soccombente il credito vantato verso la parte vittoriosa (Cass. nn. 3037/1972; 2870/1984, 8436/2019, richiamate da Tribunale Milano, sentenza 02 agosto 2019 ). 

Quando può essere richiesta la distrazione?: La richiesta di distrazione delle spese in favore dell'avvocato può essere formulata anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale. Ove detta richiesta fosse formulata in questa fase del processo, essa non costituirebbe una violazione del divieto del "novum", «atteso che, per tale domanda, che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla» (Cass., n. 412/2006, richiamata da Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21 marzo 2018). Tuttavia, «la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza e in modo autonomo rispetto al processo già concluso» (Cass., n. 2667/1969, richiamata da Cass. civ., n. 16244/2019).

La distrazione e pluralità di difensori: Ove una parte abbia avuto più difensori, la richiesta di distrazione dei compensi non riscossi e delle spese anticipate può essere fatta anche da un difensore in favore suo e degli altri difensori. In queste ipotesi, si ha un caso di sostituzione processuale. E ciò in considerazione del fatto che il difensore chiede la distrazione anche per altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio per le spese e i compensi che gli spettano e in nome proprio e per conto altrui per le spese e i compensi degli altri difensori (Cass. civ., n. 16244/2019).

Appello e difensore distrattario: L'appellante può citare personalmente in giudizio il procuratore distrattario in primo grado, «nella sua qualità di unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione delle somme ricevute a titolo di spese processuali (cfr. Cass. nn. 13752/02, 15571/01 e 2612/89, richiamate da Corte d'Appello Napoli, sentenza 03 giugno 2019), al precipuo scopo di precostituirsi un titolo esecutivo da far valere direttamente nei suoi confronti. 

 Oltretutto, una simile iniziativa si presenta maggiormente garantista per lo stesso difensore, nella misura in cui gli offre la possibilità di prendere conoscenza della domanda di restituzione contro di lui proposta e di interloquire, all'occorrenza, sul punto» (Corte d'Appello Napoli, sentenza 03 giugno 2019). Diversamente, se l'avvocato della controparte non è distrattario e la parte soccombente effettua nei confronti del predetto difensore il pagamento delle spese processuali, il pagamento innanzi citato sarà ricevuto dall'avvocato «non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente. Ne discende che detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva, l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno» (Cass. n. 18564/2014, richiamata da Cass. civ., n. 15030/2019).

La distrazione delle spese e atto di transazione: L'atto di transazione in ordine alle spese oggetto di distrazione è un atto dispositivo del credito del difensore che riverbera esclusivamente nella sfera giuridica patrimoniale di quest'ultimo. Ne consegue che dal predetto atto di transazione resta del tutto estraneo il rapporto concernente il diritto sostanziale oggetto della controversia tra le parti processuali (Cass. civ., n. 13367/2018). 

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