Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 06 Gennaio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La decadenza dall'assunzione di una prova nel processo civile: tra revoca e motivi ostativi

Inquadramento normativo: Art. 208 c.p.c.; Art. 104 disp. att. c.p.c.

L'assunzione della prova e la sua decadenza: «Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione». La decadenza dalla prova deve essere dichiarata di ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la controparte abbia o meno sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva (Cass., nn. 17766/2004; 3690/2004, richiamate da Cass. civ., n. 15368/2011).

La decadenza in questione ricorre anche quando «una parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice», ¬salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione». In punto è stato ritenuto che la mancanza di un'intimazione rituale dei testi costituisce un vizio processuale rilevabile d'ufficio (Cass. civ., n. 9059/2018).

L'esclusione e la revoca della decadenza dall'assunzione di una prova: «La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte». In buona sostanza per far in modo che si proceda all'assunzione della prova, la parte deve dimostrare che: 

(Tribunale Nola, sentenza 12 gennaio 2010).

È stato ritenuto che: