Inquadramento normativo: Art. 165, c.p.c.; Art. 168 c.p.c.; Artt. 347 - 348 cp.c.
La costituzione dell'attore: Nel processo civile, l'attore che promuove un giudizio notifica l'atto introduttivo al convenuto. Entro dieci giorni dalla notificazione di detto atto, o entro cinque giorni, in caso di abbreviazione dei termini, deve costituirsi. La costituzione consiste nel deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo, del fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Costituzione dell'attore e mancato deposito nel termine di dieci giorni dei documenti citati nell'atto notificato : Se l'attore si costituisce tempestivamente, ma omette di depositare i documenti citati nell'atto, detta mancanza non è causa di improcedibilità. E ciò in considerazione del fatto che «il codice non contempla alcuna sanzione e/o ricollega alcun effetto alla mancata "fisica" allegazione della documentazione richiamata nell'atto di citazione». Da tale omissione non consegue una compressione del diritto di difesa del convenuto, ma tutt'al più una carenza di prova a sostegno della domanda. Una carenza, questa, che può essere colmata, attraverso la produzione di detti documenti con note ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. (seconda memoria istruttoria), «consentendo così, e comunque, alle difese delle parti convenute di interloquire sulla rilevanza delle stesse […]».Tribunale Cassino, sentenza 18 luglio 2018).
Costituzione dell'attore, notifica atto introduttivo a più destinatari, decorrenza del termine: Nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo vada eseguita nei confronti di più destinatari, «il termine per la costituzione in giudizio dell'attore è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello [...]; quest'adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. velina), posto che il perfezionamento della notificazione non è necessario ai fini della costituzione in giudizio» (Cass. S U, Sezioni Unite n. 10864/2011, Cass. n. 15130/2015, richiamate da Cass. civ., n. 21692/2017).
Con particolare riferimento all'atto d'appello, se l'appellante notifica detto atto a più "persone" ai fini della decorrenza del termine per la costituzione, rileva la prima delle notificazioni, senza che si possa fare distinzione tra i diversi destinatari dell'atto (ossia tra quelli con la stessa posizione processuale o sostanziale dell'appellante e quelli con posizione diversa). E ciò in considerazione del fatto che non si può per fare decorrere il termine di costituzione dalla notificazione nei confronti soltanto dell'appellato contro il quale devono intendersi rivolti i motivi di appello (Cass, n. 19862/2011, richiamata da Cass. civ., n. 6963/2019).
Costituzione dell'attore tramite velina, atto d'appello e atto d'opposizione a decreto ingiuntivo: Con riferimento al giudizio d'appello, è stato previsto che il termine di costituzione dell'appellante «decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione» (Cass. civ., n. 9329/2010, richiamata da Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22 gennaio 2019).
Sarà considerata tempestiva la costituzione dell'appellante che, nel termine previsto, deposita anziché l'originale dell'atto notificato, una copia (cd. velina). In tali casi una costituzione avvenuta in tal modo «non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate, sanabile, anche su rilievo del giudice,
- entro l'udienza di comparizione, mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante;
- o a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine)».
Resta in ogni caso la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla. In mancanza l'appello sarà improcedibile (Cass, n. 16598/2016, richiamata da Cass. civ., n. 1063/2018).
La costituzione tramite velina è ammessa anche nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo. L'opponente, pertanto, ove non sia entrato in possesso dell'atto notificato per causa imputabile all'ufficiale giudiziario, non può invocare la richiesta di rimessione in termini, se a causa di tale circostanza non si sia potuto costituire nei termini. E ciò in considerazione del fatto che egli avrebbe dovuto costituirsi (tempestivamente) tramite un atto equipollente (Cass, n. 5039/2008, richiamata da Cass. civ., n. 21692/2017).
Mancata costituzione dell'attore e iscrizione a ruolo da parte del convenuto: In tema di iscrizione a ruolo della causa, se l'attore non si costituisce, la causa può essere iscritta a ruolo dal convenuto. Per mancata costituzione dell'attore si intende non solo il caso di mera mancanza di costituzione dell'attore, ma anche il caso in cui l'attore abbia fatto scadere il termine della costituzione (Cass. civ., n. 11329/2019).