Inquadramento normativo: Art. 495 c.p.c.
La conversione del pignoramento e le modalità di presentazione: Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di spese, interessi e capitale. Tale istanza potrà essere presentata prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione. A pena di inammissibilità, unitamente alla stessa, dovrà essere depositata una «somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma [...], maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. In tali casi i pagamenti ai creditori delle somme versate avverranno ogni sei mesi. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice [...], ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste [...], le somme versate formano parte dei beni pignorati. In tali casi, il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi».
La conversione del pignoramento e l'intervento nel processo esecutivo successivo: La conversione del pignoramento costituisce uno strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori (Cass. civ., n. 411/2020). «Nell'ambito del subprocedimento di conversione del pignoramento debbono considerarsi tempestivi gli atti di intervento dei creditori (sebbene) successivi al deposito dell'istanza di conversione. Tuttavia il termine ultimo dell'intervento è pur sempre costituito dal momento in cui il giudice ha pronunciato l'ordinanza di conversione [...]» (Cass., n. 940/2012, richiamata da Tribunale Grosseto, sentenza 29 settembre 2016). Ove il debitore abbia fatto ricorso a tale strumento, nell'ipotesi di intervento nel processo esecutivo da parte di un creditore successivamente alla presentazione dell'istanza di conversione, ma anteriormente all'udienza fissata per provvedere sulla stessa, il giudice dell'esecuzione considererà i crediti degli intervenienti solo nell'ordinanza con la quale andrà a determinare la somma da sostituire al bene pignorato (Cass. civ., n. 411/2020).
Quali effetti ha l'ordinanza che ammette la sostituzione delle cose pignorate? «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
Divieto di reiterazione dell'istanza di conversione del pignoramento: «L'istanza di conversione del pignoramento può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità». Il divieto di reiterazione è finalizzato:
- da un lato, a evitare che il debitore possa utilizzare lo strumento dell'istanza di conversione per finalità dilatorie;
- dall'altro, a informare il debitore dell'importanza dello strumento in questione, inducendolo a prestare attenzione a ricorrervi in quanto, in caso di rigetto dell'istanza, questa non potrà più essere riformulata.
Il divieto in questione:
- sussiste anche quando l'istanza di conversione sia stata rigettata per soli vizi formali. E ciò in considerazione del fatto che in teoria anche in tali ipotesi la reiterazione dell'istanza può nascondere finalità dilatorie (Cass. civ., n. 15362/2017);
- si estende anche ai successori del debitore esecutato che subentrano nella stessa posizione giuridica di quest'ultimo (Cass. civ., n. 27852/2013).
Funzione dell'ordinanza che determina la somma da versare in sostituzione dei beni pignorati: «Se è vero che l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, [...] in sede di conversione del pignoramento, determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, né ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis", è altrettanto vera la circostanza per cui in caso di mancata determinazione di una parte del credito azionato si deve procedere con l'impugnazione dell'ordinanza e non agire autonomamente per somme giuridicamente incluse nella stessa» (Tribunale Campobasso, sentenza 31 gennaio 2013).