Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 23 Luglio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

La contumacia nel processo civile: i casi esaminati dalla recente giurisprudenza

Inquadramento normativo: Art. 171 c.p.c.

La contumacia: Quando una parte si è costituita nel termine previsto, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, restando ferme per il convenuto le decadenze maturate. Se neanche a quest'udienza, tale parte si costituisce, il giudice ne dichiara la contumacia.

La contumacia e la non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte: La contumacia è una scelta processuale non collaborativa della parte che non si costituisce. Tale scelta, tuttavia, non può essere equiparata a una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte. E ciò in considerazione del fatto che la contumacia, perché possa essere determinante per il convincimento del giudice, deve concorrere insieme con altri elementi (Cass., n. 7739/2007, n. 3601/2006, richiamate da Tribunale Pavia, sentenza 7 dicembre 2018 ). Si pensi, ad esempio, al caso in cui la controparte abbia depositato dei documenti, la contumacia, in quest'ipotesi, «costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame di detti documenti» (Trib. Bari, n. 3275/2015, Trib. Roma, n. 8040/2017, n. 3223/2017, n. 10898/2016, Trib. Genova, n. 209/2016, Trib. Napoli, n. 27275/2012, richiamate da Tribunale Pavia, sentenza 7 dicembre 2018 ).

Contumacia e procedimento dinanzi al giudice di pace: «Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni [...], in materia di incompetenza del giudice adito, è collegato all'effettiva trattazione della causa e al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà [...] di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. 

Nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare (d'ufficio) o eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito» (Cass. civ., n. 9754/2010, richiamata da Tribunale Potenza, sentenza 11 gennaio 2018 ).

La contumacia e il difetto di legittimazione attiva o passiva: La legittimazione attiva o passiva attinente alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio si configura come un elemento costitutivo della domanda. Spetterà, quindi, all'attore provarla, «salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto». Ne consegue che, ove quest'ultimo adduca argomentazioni contrarie, queste avranno natura di mere difese e come tali potranno essere proposte in ogni fase del giudizio,«senza che l'eventuale contumacia valga a rendere non contestati i fatti allegati dalla controparte o alteri la ripartizione degli oneri probatori. In queste ipotesi, restano ferme solo, in caso di tardiva costituzione, le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti, potendo il giudice rilevare dagli atti la carenza di titolarità anche d'ufficio» (Cass. Sezioni Unite, n. 2951/2016, richiamata da Corte d'Appello Napoli, sentenza 28 giugno 2018). 

La contumacia del debitore: Quando viene proposto ricorso per ingiunzione e il giudice emette decreto ingiuntivo, quest'ultimo, se non opposto, acquista un'efficacia equivalente a quella di una sentenza di condanna pronunciata in contumacia del debitore convenuto e passata formalmente in giudicato (Corte d'Appello Venezia, sentenza 19 giugno 2018).

Nullità della citazione e contumacia del convenuto: Se la citazione è nulla perché l'attore ha omesso di indicare l'udienza di comparizione e il convenuto non si è costituito, «il giudice ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio che ne sana i vizi sin dalla prima notificazione, [...] la mancata rinnovazione di tale notificazione comporta l'estinzione del processo». Questo vale anche per il giudizio d'appello. In quest'ipotesi, ove ricorre tale vizio di nullità e la Corte, dinanzi alla contumacia del convenuto, non lo rileva d'ufficio, tale mancanza rende nulli gli atti successivi e, quindi, anche la sentenza. Con l'ovvia conseguenza che, se contro detta sentenza è proposto ricorso per cassazione, i giudici di legittimità dovranno riformare la decisione, rinviando al giudice di secondo grado affinché la controversia venga decisa nel merito. In pratica l'errore della Corte d'appello consiste nell'aver omesso i) di rilevare d'ufficio il vizio di nullità della citazione, ii) di disporne la rinnovazione; iii) di compiere tutte le attività idonee a consentire la prosecuzione della causa al fine di evitarne l'estinzione (Cass., n. 22024/2009; Cass., n. 17951/2008, richiamate da Cass. civ., n. 14488/2018).

Contumacia del convenuto e costituzione tardiva dell'attore: Se, nel giudizio di primo grado, l'attore si costituisce oltre il termine previsto e il convenuto non si costituisce, la causa va cancellata dal ruolo. In tali casi, sarà possibile solo la riassunzione e non la prosecuzione del giudizio nella contumacia del convenuto (Cass. civ. 1928/1990, Trib. Torino, ordinanza 18 dicembre 2004, richiamata da Tribunale Cassino, sentenza 21 giugno 2016).

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