Inquadramento normativo: Art. 322 c.p.c.
La conciliazione in sede non contenziosa dinanzi al giudice di pace: Dinanzi al giudice di pace competente per territorio è possibile presentare l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa. Essa può essere proposta anche verbalmente secondo le disposizioni vigenti che disciplinano il procedimento dinanzi al giudice di pace. «Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».
La ratio della conciliazione in sede non contenziosa: La conciliazione in questione risponde all'intento deflattivo che si è proposto il legislatore. In buona sostanza, tale procedura ha lo scopo di favorire una definizione conciliativa delle controversie al di fuori dell'ambito di un procedimento contenzioso (Giudice di pace Napoli, sentenza 23 marzo 2012).
Valore di uno scritto acquisito in sede conciliativa: «In presenza di uno scritto avente astrattamente contenuto negoziale, proveniente consensualmente dalle parti e acquisito in sede conciliativa davanti al giudice di pace», occorre sempre interrogarsi sul contenuto dell'accordo, al lume dei criteri ermeneutici fissati nel codice civile (Cass. civ., n. 2473/2013).
Il verbale di conciliazione: Il verbale redatto in sede di procedura di conciliazione non contenziosa ha valore di conciliazione solo ove tale procedura sia andata a buon fine e quindi sia stata definita la lite. Ne consegue che non può definirsi risolta la lite, allorquando le parti nel sottoscrivere il verbale abbiano previsto di conferire incarico a un consulente tecnico d'ufficio per eseguire ulteriori accertamenti di stima (Corte d'Appello Torino, sentenza 22 aprile 2005).
Conciliazione in sede non contenziosa e mancata comparizione della controparte: Se nel procedimento di conciliazione in sede non contenziosa, la conciliazione non ha esito positivo a causa della mancata comparizione della controparte, il giudice di pace, constatato l'insuccesso dell'attivata procedura, non può definire la controversia secondo le regole del procedimento giudiziario contenzioso. E ciò anche se la procedura in questione abbia ad oggetto una materia rientrante nella competenza del giudice di pace «e la controparte, pur debitamente invitata, non si sia presentata». Affinché la trattazione della lite possa avvenire secondo le regole del contenzioso civile occorre:
- una domanda espressa in tal senso dalla parte che ha introdotto la procedura di conciliazione;
- «assicurare alla controparte il rispetto dei principi della domanda e del contraddittorio». In mancanza la pronuncia sarà inficiata da illegittimità e nullità (Cass. civ., n. 22818/2011).
Conciliazione in sede non contenziosa e mediazione obbligatoria: «Il procedimento dinanzi al giudice di pace prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell'art. 320 comma 1 che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell'art. 322 cp.c.». Tale istituto è preesistente al d.lgs. n. 28/2010 che ha introdotto quello della mediazione obbligatoria.
Ne consegue che, detto decreto, non contenendo alcun richiamo al giudice di pace, né disponendo espressamente l'abrogazione degli artt. 320 e 322 c.p.c., non trova applicazione con riguardo al procedimento dinanzi al giudice di pace, al quale continueranno a essere applicate le disposizioni dall'art. 311 all'art. 322 c.p.c. (Giudice di pace Napoli, sentenza 23 marzo 2012).
Provvedimento di dichiarazione di non luogo a provvedere emesso nel procedimento di conciliazione non contenziosa e ricorso per cassazione: Il provvedimento del giudice di pace di dichiarazione di non luogo a provvedere emesso nel procedimento azionato ex art. 322 c.p.c. non può essere impugnato dinanzi alla Corte di cassazione. Ove proposto il ricorso per cassazione, questo sarà dichiarato inammissibile in quanto:
- il procedimento ex art. 322 c.p.. ha natura non contenziosa ed è diretto in via esclusiva alla conciliazione delle parti;
- il relativo provvedimento di dichiarazione di non luogo a provvedere è del tutto privo di decisività e definitività.
(Cass. civ., n. 17031/2014).