Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 26 Marzo 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La composizione collegiale del giudice e la decisione presa in violazione delle relative norme

Inquadramento normativo: Artt. 50 bis -50 quater c.p.c.

La decisione in composizione collegiale: «Il tribunale giudica in composizione collegiale:

Il tribunale giudica altresì in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli art. 737 c.p.c. e seguenti».

In tutti gli altri casi, il tribunale giudica in composizione monocratica.

Nullità per inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del giudice: Se in primo grado, il giudice anziché decidere in composizione monocratica, decide in composizione collegiale o viceversa, non si ha un vizio attinente alla costituzione del giudice. E ciò in considerazione del fatto che la sentenza emessa in violazione delle disposizioni inerenti la composizione monocratica o collegiale del giudice è affetta da nullità. (Cass. n. 9615/2010, richiamata da Cass. civ., n. 24684/2012) Si tratta di un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza. Ne consegue che detta nullità non è soggetta al regime di sanatoria implicita e, pertanto, essa:

(Cass. Sez. U, n. 28040/2008, Cass., nn. 20623/2011 e 13907/2014, richiamate da Cass. civ., n. 16186/2018). 

Regolamento di competenza e violazione delle norme sulla composizione collegiale del giudice: Quando il tribunale deve decidere in composizione collegiale, la questione non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale (Cass. nn. 12174/2005; 7712/2007; 15961/2007; 9615/2010, richiamate da Tribunale Trieste, sentenza 28 aprile 2011). Con l'ovvia conseguenza che il mancato rispetto di tale ripartizione non può essere impugnato con il regolamento di competenza (Cass. nn. 15019/2008, 12174/2005, richiamate da Cass. civ., n. 11716/2018). E ciò anche in considerazione del fatto che il ricorso per regolamento di competenza non è ammissibile ove manchi una pronuncia affermativa o negativa della competenza (cfr. Cass., n. 12949/2002, richiamata da Cass. civ., n. 11716/2018).

La violazione delle norme sulla composizione collegiale del giudice e l'ordinanza con cui è dichiarata l'estinzione del processo: «L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale, respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore. Tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia conserva, invece, la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa da giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Nell'uno e nell'altro caso, pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile» (Cass. nn. 14889/2002; 8092/2004; 20631/2011, richiamate da Cass. civ., n. 17522/2015).