Inquadramento normativo: Art. 28 c.p.c.
La competenza territoriale e la deroga: Nei casi in cui la competenza territoriale può essere derogata, le parti possono accordarsi e designare in via esclusiva un ufficio giudiziario dinanzi al quale instaurare la controversia, diverso da quello individuato in base alle regole generali. In quest'ipotesi viene eliminata la competenza alternativa di ogni altro giudice. Se, poi, l'ufficio giudiziario designato è quello «di maggior prossimità per una delle parti, la pattuizione che designa come foro esclusivo quello ove ha sede uno dei contraenti, che ha natura di società, è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c.» (cfr. Cass., n. 58/1989, richiamata da Cass. civ., n. 18724/2017).
La clausola di indicazione esclusiva della competenza territoriale: La clausola contrattuale con cui viene indicata in via esclusiva la competenza territoriale di un ufficio giudiziario, in deroga ai criteri legali della competenza territoriale (derogabile), «autolimita la parte che intende agire in giudizio nei confronti di tutte le altre parti che hanno aderito all'accordo, non essendo consentito all'attore di avvalersi di criteri di collegamento alternativi. Ne segue che nel processo - concernente domande oggettivamente connesse - instaurato contro la pluralità di parti aderenti all'accordo, la violazione della clausola derogatoria, quando alcune delle parti pregiudicate non reagiscano all'inadempimento contrattuale omettendo di proporre la eccezione pregiudiziale, è insuscettibile di produrre nei confronti delle altre l'effetto modificativo ex art. 33 c.p.c., della competenza territoriale indicata come esclusiva nella clausola» (Cass. civ., n. 14540/2017).
Clausola di deroga del foro territoriale, esclusività e modalità di formulazione: La clausola di deroga del foro territoriale, anche quando tale foro fosse coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo se espressamente indicato. Non occorrono, in queste ipotesi, formule sacramentali, essendo solo necessario che risulti una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne consegue che la clausola, con la quale è stabilita la competenza di un determinato foro "per qualsiasi controversia", non è idonea a individuare un foro esclusivo (Cass. n. 18707/2014, richiamata da Tribunale Frosinone, sentenza 22 agosto 2019). In tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario. E ciò in considerazione del fatto che, quando, nelle ipotesi di competenza territoriale derogabile, si vuole designare un diverso ufficio giudiziario in via esclusiva, non deve sorgere alcun dubbio «in merito alla volontà delle parti di devolvere la cognizione della causa al giudice indicato nella clausola; altrimenti, l'accordo non porrà in essere l'esclusività del foro prescelto, ma aggiungerà soltanto un altro foro convenzionale a quelli già previsti» (Tribunale Cremona, sentenza 7 febbraio 2019).
Validità della clausola di deroga della competenza territoriale: La clausola di deroga della competenza territoriale se inserita a vantaggio di uno dei contraenti è da reputarsi valida quando l'altro contraente ha sottoscritto la dichiarazione con cui approva specificamente detta clausola. In tali casi, occorre che, in questa dichiarazione, l'indicazione della clausola in questione sia effettuata in modo da richiamare l'attenzione del sottoscrittore. Ne consegue che è sufficiente il richiamo del numero o della lettera che contraddistingue la clausola, non essendo necessario che essa sia riportata integralmente (Cass. nn., 17939/2018; 12739/2017; 15278/2015; 12708/2014; 18525/2007, richiamate da Tribunale Frosinone, sentenza 28 agosto 2019 ).
È valida la clausola di designazione convenzionale del foro territoriale contenuta in un documento distinto richiamato dal contratto nella premessa. E ciò purché, in tale premessa, venga dato atto della piena conoscenza di tale documento. In tali casi la clausola in questione ha il valore di una clausola concordata per effetto di una relatio perfecta (Cass. civ., n. 16439/2019).
Contratto bancario per adesione e deroga del foro territoriale: Nel caso di contratto bancario per adesione, ove venga inserita una clausola di designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, tale clausola, presupponendo una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, ha natura vessatoria. Per tal verso, essa va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale (Cass., n. 15278/2015, richiamata da Cass., civ., n. 8548/2017).
Contratto di leasing e deroga della competenza territoriale: «L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo a un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing. Tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura (v. Cass. n. 17604/ 2012, richiamata da Cass. civ., n. 13115/2017), ne consegue che appare legittima la scelta processuale dell'utilizzatore di evocare in giudizio il fornitore dinanzi al foro convenzionale indicato dalle parti del contratto di leasing» (Cass. civ., n. 13115/2017).