Con la circolare n. 16 del 28 giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha definito i contorni del nuovo divieto di compensazione ex L. n. 213/2023 che ha introdotto il comma 49-quinquies nell'art. 37 del D.L. n. 223/2006.
Il novellato dettame normativo prevede un divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa.
Il nuovo limite è operativo dallo scorso 1° luglio 2024 ed è - assoluto - nel senso che non legittima la compensazione nemmeno dell'eventuale eccedenza. Dunque, a fronte di un ruolo scaduto per 110.000 euro e il contribuente ha un credito compensabile per 150.000 euro, nemmeno l'eccedenza di 40.000 euro può essere compensata se non viene prima estinto il ruolo. Rilevano nel computo della soglia dei 100.000 euro i ruoli per imposte erariali nonché derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, inclusi sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
In merito ai debiti che concorrono al raggiungimento della soglia rilevano quelli in merito ai quali sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella nonché, se si tratta di accertamenti esecutivi rileva lo spirare dei 30 giorni dal termine per il ricorso, quindi nella maggioranza delle ipotesi decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto.
Fortunatamente, il divieto di compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73. Nella circolare si specifica che, nel momento in cui si decade dal piano di rateazione, opera il divieto e concorrono alla formazione della soglia dei 100.000 euro le rate da pagare. Analogamente, anche i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione-quater dei ruoli ex Legge n. 197/2022 non sono soggetti al divieto di compensazione e il relativo importo non viene conteggiato.
Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL e, il divieto non opera quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento del contribuente viene ridotto sotto i 100.000 euro. Si ritiene invece ammesso il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con il codice "RUOL" operando l'art. 31 del D.L. n. 78/2010. A tal proposito precisa la circolare che i debiti iscritti a ruolo e i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali, non potendo essere quindi utilizzato ad esempio il bonus ricerca e sviluppo e il ruolo derivante da tale bonus o da altri crediti di natura agevolativa dovrà essere pagato senza compensazione; ciò vale per i ruoli derivanti da qualsiasi avviso di recupero del credito di imposta.
La circolare nulla dice sulle sanzioni applicabili per violazione del divieto, che dovrebbero essere quelle del 30% per indebita compensazione di crediti non spettanti giusto art. 13 comma 4 del D.Lgs. n. 471/97.
Dal 1° luglio 2024 decorre anche l'obbligo introdotto dalla Legge n. 213/2023, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti di qualsiasi natura e importo nonché i modelli F24 non a "saldo zero", in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale. Anche in questo caso l'obbligo decorre dal 1° luglio.
Meditate contribuenti, meditate.