Con la sentenza n. 32173/2018 la Corte di Cassazione interviene per ribadire la natura di misura di sicurezza della espulsione dello straniero - disciplinata nel testo unico in materia di stupefacenti - ma individua anche il giudice competente a conoscere il giudizio di rinvio in caso di giudizio abbreviato.
Nel caso oggetto della sentenza, il Giudice di primo grado, proprio a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato uno straniero per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione.
Il testo unico degli stupefacenti prevede all'art. 86 una particolare forma di espulsione.
Espressamente infatti prevede che "1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente."
Di talché, nel caso di specie, il Procuratore Generale, stante la mancata applicazione della misura, deduceva il vizio di insufficiente motivazione della sentenza per non aver il giudice motivato in ordine alla assenza dei presupposti di pericolosità che avrebbero potuto giustificare il tenore del suo provvedimento.
Argomentava in tal senso, peraltro, sottolineando come si trattasse di uno straniero senza fissa dimora che aveva importato in Italia un ingente quantitativo di droga.
Sul punto, era intervenuta la Corte Costituzionale, la quale aveva dichiarato illegittima proprio tale disposizione nella parte in cui non prevedeva che il giudice, al momento della sentenza di condanna, avrebbe dovuto accertare la pericolosità sociale del condannato al fine di applicare la misura di sicurezza.
Anzitutto la Cassazione puntualizza come il vizio dedotto dal ricorrente non possa essere ricompreso in quello di cui alla lett. D, ma in quello di violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. B c.p.p.).
Ciò posto, proprio a causa della natura della misura, risulta impossibile per le Corte decidere direttamente se applicarla o meno, implicando tale decisione una verifica sui fatti.
Si pone quindi la questione di riuscire ad individuare il giudice competente a decidere nel merito.
Vengono in rilievo gli artt. 579 e 680 c.p.p.
La prima disposizione prevede, infatti, che, qualora il gravame riguardi le sole misure di sicurezza, ad eccezione della confisca, con l'impugnazione non può essere adita la Corte di Appello, ma il Tribunale di Sorveglianza.
La seconda disposizione, invece, prevede che lo strumento per proporre l'impugnazione anche al Tribunale di Sorveglianza sia comunque l'appello.
Tuttavia, come rileva la Suprema Corte, nel caso controverso, il giudizio aveva seguito il rito speciale abbreviato.
Il rito abbreviato oltre che per una riduzione considerevole di pena, permette la definizione dei giudizi in sede di udienza preliminare ed ha un regime particolare anche con riguardo alle impugnazioni.
Il PM, infatti, non può proporre appello contro una sentenza di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo di reato da lui individuato nel capo di imputazione.
Di conseguenza, non è possibile per la Corte restituire gli atti per il riesame nel merito circa la pericolosità del soggetto imputato alla Corte di appello, né al Tribunale di Sorveglianza che in queste ipotesi svolge la funzione di giudice di appello.
Un'impugnazione di fronte a tali organi, infatti, sarebbe stata inammissibile.
Individua quindi nel giudice che ha emesso il provvedimento in primo grado, l'unico competente a decidere la questione nel merito.
Non essendo proponibile l'appello, dunque, l'accoglimento del ricorso non può che determinare la regressione del procedimento al primo grado.