Di Francesca Bracco su Venerdì, 18 Marzo 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

La Cass. Pen. sul principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole.

 La Corte di Cassazione penale, Sezione I del 24/02/2022 n 6655,ha circoscritto l' operatività del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e del principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole al reo.

La Corte afferma che, "Il principio di irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, garantito dagli artt. 25,c. 2, Cost. e 7 CEDU, è infatti invocabile solo a fronte di un affidamento, che risulti tradito da un imprevedibile ribaltamento dell'orientamento consolidato. Un siffatto ribaltamento è da escludere nel caso in cui sussista un iniziale contrasto giurisprudenziale poi superato, come qui, dal prevalere di uno dei contrapposti orientamenti ( Cass, Pen, Sez. 6, n. 10659 del 20/2/2020, Cass. Pen., Sez. 2, n. 23306 del 21/4/2021); senza contare che, nel caso di specie, il contrasto si sarebbe comunque determinato dopo la consumazione del reato, sicché nessuna tutela del valore della prevedibilità, al tempo del fatto, della risposta sanzionatoria dello Stato potrebbe essere ragionevolmente invocata (Cass. Pen. , Sez. 3, n. 46184 del 23/11/2021)...".

"...I reati aggravati dall'art. 7 D.L.. n. 152 del 1991 sono entrati in «prima fascia» (ostatività assoluta) a far tempo dal 9 giugno 1992, data di entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992, il cui art. 15 riscriveva in tali termini l'art. 4-bis Ord. pen. 

 L'ostatività assoluta non è stata introdotta dalla legge di conversione (n. 356 del 1992). Era già nella versione originaria del decreto-legge.

L'omicidio di causa risale al 2 luglio 1992 ed è successivo all'introduzione nell'ordinamento del regime di massimo rigore.

Non si configura pertanto alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile anche alle misure alternative alla detenzione (Corte cost. n. 32 del 2020)."

Nel caso de quo, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l' istanza di semilibertà avanzata dal detenuto in quanto non aveva tenuto la "condotta di collaborazione" prevista dall' art. 4 bis, L 1975 n. 354 (Norme sull' ordinamento penitenziario), richiesta per un distinto procedimento e strumentale alla concessione di un permesso premio definito mediante anteriore ordinanza.

L' imputato, proponeva ricorso rilevando, che per il reato di omicidio, l' aggravante "dall' avvalimento del metodo mafioso o dalla relativa finalità agevolatrice"( art 7, D.L 1991 n. 152 conv. in L 1991 n. 203), sarebbe "esclusa e non accertata in sede di cognizione" e non potrebbe rilevare in sede esecutiva.

Inoltre, denunciava la violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole al reo applicabile anche alle misure alternative alla detenzione (Corte Cost. n. 32/2020). Infatti, la Legge di conversione (che integra i reati di cui all' art. 4 bis, Ord. pen.) sarebbe entrata in vigore solo 1'8 agosto 1992, successivamente al commesso omicidio. 

 La Corte di Cassazione Penale, Sezione I, in primis, ritiene priva di specificità, autosufficienza e infondata la doglianza nel quale il ricorrente eccepisce l' impossibilità di rivalutare i fatti costitutivi dell' aggravante in sede esecutiva. " Il Giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicito il contenuto, ricavando dal testo della sentenza la sussistenza di eventuali cause ostative al riconoscimento dei benefici stessi ( Cass. Pen., Sez. 1, n. 6065/2018; Cass. Pen., Sez. 1, n. 4077/1995) e" ... il divieto di concessione di benefici penitenziari opera finanche quando l'aggravante non sia stata formalmente contestata, ma ne venga riscontrata la sussistenza, riferita anche a delitti successivi all'entrata in vigore della disposizione..."(Cass. Pen., Sez. 1, n. 41235/2019; Cass. Pen., Sez. 1, n. 44168/2016, Cass. Pen., Sez. 1, n. 40043/2013)."

Inoltre, la Corte specifica che il principio d' irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, garantito dagli art 25 Cost., c.2 e art. 7 CEDU, sarebbe invocabile solo qualora vi sia un ribaltamento dell' orientamento consolidato e nel caso in esame, il contrasto giurisprudenziale sarebbe avvenuto dopo la consumazione del reato(Cas. Pen, Sez. 3, n. 46184/2021).

Per quanto riguarda le altre doglianze, gli Ermellini affermano che i reati aggravati dall' art. 7, D. L. n. 152 del 1991, sono entrati in «prima fascia» (ostatività assoluta) a far tempo dal 9 giugno 1992, data di entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 e non con la Legge di conversione n. 356 del 1992. L'omicidio di causa, avvenuto il 2 luglio 1992 è successivo all' entrata in vigore del Decreto Legge e " non si configura pertanto alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicabile anche alle misure alternative alla detenzione (Corte Cost. n. 32/2020).

Per quanto riguarda le doglianze di merito, conclude affermando che "la cognizione del Collegio non può investire direttamente tali aspetti, plausibilmente dibattuti e definiti dal Tribunale di sorveglianza", ne deriva perciò l' inammissibilità del proposto ricorso.

Alla luce di quanto esposto, la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sezione I, ritiene il ricorso inammissibile.

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