Sebbene qualcuno abbia sperato in una chiusura della mia rubrica settimanale "Liberi e professionisti", siamo di nuovo qui, dopo le festività natalizie, a segnalare le ingiustizie e le iniquità delle norme che regolano la nostra attività professionale, confermando la nostra disponibilità a ricevere e pubblicare le lettere degli iscritti, e ciò al solo scopo di sollecitare il dibattito e gli interventi eventualmente necessari al miglioramento delle nostre condizioni lavorative.
La lettera di oggi è dell' Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto, Consigliere dell'associazione "Nomos" e difensore della Collega Argia Di Donato in un giudizio avverso la cartella esattoriale di Cassa Forense, di cui si allegano gli atti del primo grado (attualmente è pendente in CDA).
Ecco la lunga lettera di Alfonso, che pubblichiamo integralmente.
"Il Tribunale di Napoli, in funzione di G.L., con la sentenza 7241 dell'8/11/2018 ha rigettato il ricorso redatto dallo scrivente avvocato nell'interesse di una giovane collega con il quale si contestava la nullità della cartella di pagamento inviatale da Cassa Forense nonché la nullità della notifica stessa, ritenendo altresì insussistenti gli eccepiti vizi di legittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 2012 ( e del relativo Regolamento di attuazione) con il quale è stata disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati che non raggiungano determinati livelli reddituali.
La sentenza, ça va san dire, è stata già impugnata innanzi alla Corte di Appello atteso che il giudice non solo si è illegittimamente sostituito alle parti resistenti (Cassa Forense ed Equitalia Servizi di riscossione spa) nel contestare le pretese di parte ricorrente ma ha omesso di valutare le questioni di legittimità costituzionale sollevate, asserendo di aderire - del tutto acriticamente - alla sentenza Tribunale di Roma n. 11383/2017.
In particolare in sede di ricorso introduttivo, si eccepiva:
a) La violazione di legge e l' illegittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 2012 per violazione del principio di legalità di cui agli artt. 23, 97, 113 della Costituzione nonché del canone di ragionevolezza della legge di cui all'articolo 3 della Costituzione;
b) La violazione di legge e l' illegittimità dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 in relazione ai principi comunitari sulla concorrenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché illegittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 per violazione dell'articolo 41 della Costituzione nonché degli artt. 2, 3, 4 e 33, comma 5, 41 e 53 della Costituzione;
c) La violazione dell'art. 21 della legge n. 247/2012 da parte del Regolamento di attuazione;
d) La Violazione di legge ed il conflitto del Regolamento di attuazione dell'art. 21, comma 8 e 9, L n. 247/2012 con il principio comunitario sulla libera concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 T.F.U.E.;
e) La Violazione di legge e violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e violazione dei Trattati U.E. e C.E.D.U.;
In ordine alle difese spiegate sul punto da Cassa Forense, va fatto rilevare come queste si riducevano ad apodittiche asserzioni sulla legittimità del proprio operato, senza prendere alcuna posizione in merito alle censure sollevate.
Ed invero si legge nelle memorie dell'Ente previdenziale:"Ciò posto, il ricorso de quo è inammissibile poiché con esso si chiede a codesto Tribunale di sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa e dei Ministeri vigilanti nella determinazione degli interventi più opportuni per ottemperare agli obblighi di legge relativamente alla stabilità dell'Ente in relazione alla pretesa di non pagare un contributo minimo e alla introduzione del sistema contributivo. La stabilità delle gestioni degli enti previdenziali privatizzati è essenziale per la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in favore degli iscritti, anche in un futuro ragionevolmente prevedibile. La scelta delle soluzioni tecniche per assicurare la stabilità della gestione è affidata alla discrezionalità tecnica degli enti, sotto il controllo dei Ministeri vigilanti, discrezionalità che si esercita in base a precisi ed oggettivi dati di fatto e calcoli attuariali. Su tali valutazioni ed apprezzamenti il ricorrente pretende di introdurre un sindacato di merito, assolutamente inammissibile poiché volto a censurare scelte politiche e di pura opportunità".
Cassa Forense dimentica che l'art. 134 Cost. consente di sottoporre al controllo della Corte Costituzionale le leggi e gli atti aventi forza di legge che appaiano in contrasto con la Carta fondamentale della Repubblica.
L'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 sancisce che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, i denunciati profili di illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 8 e 9, L. n. 247/2012 e del Regolamento di Attuazione risultano talmente evidenti che la stessa Cassa Forense è stata costretta obtorto collo a reintrodurre - se pur solo per un periodo di tempo limitato - il principio della proporzionalità tra contributi e volume di affari dichiarato, riconoscendo implicitamente l'irragionevolezza della normativa che impone il pagamento di un contributo minimo in maniera indiscriminata a tutti gli iscritti indipendentemente dal loro reddito.
Ed invero, il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato a larga maggioranza che il contributo minimo integrativo, di cui all'art. 7, primo comma lettera b) del Regolamento di Attuazione ex art. 21 commi 8 e 9 della L. n. 247/2012, non sarà dovuto per gli anni dal 2018 al 2022.
In sostanza la nuova normativa, limitatamente al quinquennio 2018/2022, comporterà minori oneri previdenziali per gli avvocati più deboli e disagiati, ossia per coloro che produrranno volumi d'affari inferiori ad euro 17.700 circa.
Cassa Forense nelle proprie memorie difensive ha giustificato le proprie scelte "politiche" con la necessità di garantire l'equilibrio dell'Ente e la regolare erogazione delle prestazioni agli iscritti.
E' noto che l'abolizione temporanea del contributo minimo integrativo è stata decisa da Cassa Forense solo a seguito delle proteste - e dei ricorsi - di migliaia di avvocati in tutta Italia.
Ergo, le discutibili "scelte politiche" di parte resistente, lungi dall'essere legate a dati fattuali di natura macroeconomica, sono al contrario frutto di arbitrio, atteso che la discrezionalità della Cassa in materia è eminentemente tecnica e non assoluta.
Ed invero, se la stabilità della gestione della Cassa imponeva di introdurre norme draconianequali l'art. 21, commi 8 e 9 della L. n. 247/2012 ed il Regolamento di Attuazione, non si comprende come l'Ente resistente possa aver deciso, in assenza di mutamenti economici di rilievo, l'abolizione del contributo integrativo minimo dal 2018 al 2022.
E ancora.
Se la situazione dei conti di Cassa Forense era tale da imporre per legge la cancellazione dall'Albo degli Avvocati non in grado di pagare i contributi, come si giustifica la spesa di quasi tre milioni di Euro per gli organi di amministrazione e controllo dell'Ente?
Come si giustifica, intempi di crisi, la distrazione del denaro versato a fini previdenziali dagli iscritti, per effettuare al contrario discutibili investimenti con perdite per centinaia di milioni di euro? (cfr., "Il Sole 24 ore" dell'11/11/2008).
Per tacere di pubblicazioni quali"La previdenza forense" la cui utilità - ed i cui costi - sono conosciuti esclusivamente dai dirigenti, dagli impiegati e dai consiglieri di Cassa Forense i quali, per inciso, sono i soli chiamati a pubblicarvi articoli o recensioni.
Ma v'è di più.
I contributi richiesti agli iscritti non soddisfano in alcun modo il principio solidaristico a favore di tutta la categoria, in quanto Cassa Forense, per un verso, "storna" tali contributi per attività non istituzionali, per altro verso, in caso di mancato pagamento, dispone la cancellazione dall'Albo dei soggetti più deboli a tutto vantaggio della minoranza più agiata della classe forense.
Tanto premesso in ordine alle questioni di diritto sottese alla controversia, pare opportuno svolgere alcune considerazioni metagiuridiche sulla vicenda in questione.
Che alcun ausilio alla legittima battaglia di moltissimi giovani avvocati contro l'articolo 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 2012sarebbe venuto da parte degli organi rappresentativi dell'Avvocatura Italiana, lo si poteva dare per scontato: Ormai il C.N.F. ed i locali Consigli dell'Ordine perseguono interessi del tutto avulsi da quelli degli avvocati che pur dovrebbero rappresentare. C'è solo da auspicare l'abolizione di questi organismi la cui utilità, ormai, risulta prossima allo zero.
Maggiori speranze potevano riporsi nella Magistratura, credendo fideisticamente nell'esistenza di un "giudice a Berlino".
La realtà si è rivelata purtroppo diversa.
Ed invero gli organi istituzionali e rappresentativi della magistratura, C.S.M. e A.N.M. - come i recenti fatti di cronaca hanno confermato -benchè da anni si siano (auto)proclamati difensori della Costituzione, usano la stessa come strumento di lotta nei confronti dei loro nemici politici, violandola impunemente ove necessario ai loro scopi di parte.
Emblematica di ciò la pantomima - ad usare un eufemismo - posta in essere alcuni anni fa dai rappresentanti della Magistratura nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, presentatisi nei vari Tribunali brandendo il testo della Costituzione a mò di clava.
Qualcuno, magari, dovrebbe suggerire loro di leggerla, la Costituzione…
Perché se la leggessero, si renderebbero conto che subordinare l'esercizio della professione di Avvocato al possesso di requisiti economici slegati dal reddito è un vulnus al diritto alla difesa dei cittadini garantito dall'art. 24 Cost.
Dinnanzi a tale stucchevole inerzia e cecità, appare davvero paradossale la solerzia con cui la Magistratura solleva questioni di legittimità costituzionale su questioni bagatellari (es, articoli del c.d.s.) ovvero dalle forti implicazioni politiche (es, decreto "sicurezza").
A tal proposito, dato che "a pensar male si fa peccato, ma si indovina", ci chiediamo: "Se la Legge n. 247/2012 fosse stata promulgata da un Governo politicamente non allineato alla Magistratura, questa sarebbe rimasta così silente dinnanzi alla evidente violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione?".
Ma v'è di più.
La gravissima crisi economica che attanaglia la categoria degli avvocati, in specie quelli più giovani e senza santi in paradiso, è dovuta anche e soprattutto alla condotta dei magistrati che,per un verso liquidano sovente somme irrisorie in palese violazione dei Regolamenti Ministeriali in materia di compensi, per altro verso fanno durare i giudizi, anche i più semplici, lustri se non decenni.
Ma forse alla Magistratura italiana piace vincere facile, senza avvocati degni di questo nome tra i piedi.
Napoli, 20 novembre 2019
Avv. Alfonso Emiliano Buonaiuto
(Consigliere Movimento Forense "Nomos") "
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