Di Rosalba Sblendorio su Venerdì, 28 Gennaio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

L'obbligo dell'avvocato di corrispondere il compenso per le prestazioni affidate al collega

Il rapporto di colleganza e l'omesso compenso a favore del professionista corrispondente

Si verifica molto spesso che una parte deve essere difesa in una causa che si svolge in una città diversa da quella di residenza. Se detta parte non conosce avvocati nel foro in cui deve essere difesa, si rivolge al difensore che conosce. Quest'ultimo metterà in contatto la parte con il collega del diverso foro, «al quale (talvolta congiuntamente con il legale con cui ha rapporto diretto) la parte medesima conferisce il mandato ad litem». Può accadere, tuttavia, che la parte decida di intrattenere il rapporto di clientela solo con il professionista che già conosceva. In queste ipotesi, al legale dell'altro foro risulterà:

Chi pagherà il compenso?

L'obbligo di corrispondere il compenso, in questi casi, incomberà sul primo professionista (Cass. civ., n. 7674 /2019) e la sua violazione costituirà una condotta rilevante dal punto di vista deontologico. E ciò in considerazione del fatto che incombe sull'avvocato l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega[1]. 

Quali conseguenze derivano dall'omesso compenso in favore del collega?

L'obbligo in questione è espressione del rapporto di colleganza che deve sempre svolgersi nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà (CNF. n. 193/2016); principi, questi, la cui osservanza consente al professionista di non porre in essere un comportamento di disvalore (cfr. C.N.F. 14/10/2008 n. 118, richiamata da CNF. n. 193/2016).

La violazione di tale obbligo costituisce un illecito disciplinare sanzionabile con la censura.

L'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega nella prassi

É stato ritenuto che:

Note

[1] Art. 43 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura».

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