Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 04 Luglio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

L'obbligo dell'avvocato di astenersi dal testimoniare su fatti appresi nell'esercizio della sua attività

Le norme deontologiche non possono essere ignorate dall'avvocato dal momento che tali norme «hanno valore ricognitivo del comune sentire della classe forense e, quindi, di condotte già ampiamente consolidate, per prassi generale, nell'ambito dell'esercizio professionale». L'ignoranza non è giustificabile neanche quando la norma deontologica ha carattere innovativo e sia trascorso un certo periodo dalla sua introduzione (CNF, n. 387/2016). Ne consegue che l'avvocato non può ignorare la norma deontologica che gli vieta di testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti. La violazione di tale divieto costituisce illecito deontologico, punibile con la sanzione della censura [1].

Qual è la ratio del divieto di testimonianza dell'avvocato?

«L'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto [...] si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale» (CNF, n.172/2013).

L'obbligo di astenersi dal testimoniare dell'avvocato nella prassi

Si ritiene che: 

[1] Art. 51 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. pagina 24 di 34 2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo. 4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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