Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 31 Gennaio 2019
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019

L'obbligo assicurativo degli esercenti le libere professioni e in particolare dell'avvocato

Inquadramento normativo: Art.5 del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali); Art.12 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense); D.M. del 22.09.2016 (Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato).

L'obbligo di assicurazione:«Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva». Si tratta della cosiddetta assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale che mira a tutelare il professionista e i suoi clienti da eventuali danni insorgendi in occasione dell'esercizio dell'attività professionale del primo.

Ambito di applicazione: L'obbligo di copertura assicurativa in questione grava su diverse categorie di professionisti, quali ad esempio architetti, ingegneri, geometri, periti, avvocati, notai, commercialisti, revisori legali, medici, infermieri, psicologi, mediatori e agenti.

L'obbligo di copertura assicurativa degli avvocati: Per quanto riguarda gli avvocati è stato previsto che essi debbano obbligatoriamente dotarsi di una duplice polizza: i) una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;

ii) una polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta. Sono state stabilite, inoltre, le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato, quali:

Oggetto della copertura assicurativa: L'attività professionale oggetto di copertura assicurativa comprende: 

Tuttavia le parti possono pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. 

Il rischio dell'attività: La fascia di rischio dipende dal modo in cui è esercitata l'attività professionale, ossia se in forma individuale o collettiva, studio associato o società fra professionisti. I massimali minimi da assicurare, invece, sono predeterminati in base al fatturato e al fatto che l'attività è svolta in forma individuale o collettiva.

Polizza infortuni: A favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail è prevista anche un'assicurazione contro gli infortuni che si dovessero verificare durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa: danni, questi, da cui derivino morte, invalidità permanente o temporanea, spese mediche. In questo tipo di copertura rientrano anche i rischi derivanti dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale. Le somme minime da assicurare sono:

Violazione dell'obbligo: «La violazione dell'obbligo di stipulare una polizza per responsabilità civile professionale costituisce illecito disciplinare».

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