Inquadramento normativo: Artt. 414-428 c.c.
L'interdizione: Le persone di maggiore età o i minori emancipati possono essere interdetti quando versano in una condizione di abituale infermità mentale tale da renderli incapaci a provvedere ai propri interessi. L'interdizione opera ogniqualvolta si renda necessario tutelare tali soggetti.
L'inabilitazione: Quando lo stato di infermità non è così grave, trova applicazione l'istituto dell'inabilitazione, anziché quello dell'interdizione. Possono essere inabilitati anche coloro che con i loro comportamenti arrechino gravi danni economici a sè e alla loro famiglia. In pratica, sono persone che per prodigalità sperperano ingiustificatamente il denaro o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti pongono in essere condotte pregiudizievoli. Anche coloro che sono affetti da sordità e cecità sin dalla nascita possono essere inabilitati quando non, avendo ricevuto un'educazione sufficiente, non sono in grado di provvedere a se stessi.
Focus: Il minore non emancipato può essere inabilitato o interdetto nell'ultimo anno della sua minore età. In questo, però, l'interdizione e l'inabilitazione produce effetto dal giorno in cui il minore raggiunge la maggiore età.
Soggetti che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione: Possono chiedere l'inabilitazione o l'interdizione il pubblico ministero, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il convivente, il tutore o il curatore dell'interessato.
Focus: Nel caso in cui l'inabilitando o l'interdicendo sia sotto la potestà dei genitori o uno di questi ne è curatore, l'interdizione o l'inabilitazione deve essere chiesta necessariamente da questi o dal pubblico ministero.
Il ricorso: La procedura di inabilitazione o interdizione va introdotta con ricorso dinanzi al Tribunale nel cui circondario ha la residenza o dimora abituale l'interessato. Il ricorso deve contenere, oltre che i dati del ricorrente, le generalità dell'interessato, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede l'interdizione o l'inabilitazione, il nominativo e il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e del convivente dell'inabilitando o dell'interdicendo, gli affini entro il secondo grado, e, ove esistenti, del tutore o curatore dell'interessato.
Nel ricorso, inoltre, devono essere elencate le patologie di cui è affetto l'interdicendo o l'inabilitando; patologie, queste, a cui sarebbe imputabile l'incapacità dell'interessato a provvedere ai propri interessi.
Procedimento di interdizione o inabilitazione: Il Giudice che dovrà decidere sulla richiesta di interdizione o inabilitazione, convoca il ricorrente, l'interdicendo o l'inabilitando e le altre persone indicate nel ricorso, al fine di raccogliere tutte le informazioni utili. L'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando è necessario prima della decisione.
Focus: Se nel corso del giudizio promosso al fine di chiedere l'inabilitazione, emerge che l'inabilitando sia affetto da patologie ben più gravi rispetto a quelle per cui si può chiedere l'inabilitazione, allora, il pubblico ministero chiederà che il Giudice si pronunci sull'interdizione. Se, invece, nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, risulta che l'interessato non versi in uno stato tanto grave da invocare l'applicazione degli istituti in questione, allora il Giudice d'ufficio o su istanza di parte disporrà il trasferimento della procedura al Giudice tutelare, affinché venga valutato se nella fattispecie sussistano le condizioni per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nomina del tutore o curatore: Raccolte tutte le informazioni utili ai fini della decisione, il Giudice: i) se ne ravvisa la necessità nomina un tutore provvisorio, nel caso di interdizione, o un curatore provvisorio, nel caso di inabilitazione; ii) se reputa sussistenti i presupposti per dichiarare l'interessato interdetto o inabilitato, emette una sentenza di interdizione o inabilitazione.
Focus: Il tutore e il curatore sono scelti tra i parenti entro il quarto grado o i soggetti che convivano con quest'ultimo in maniera stabile. Questa scelta trova giustificazione nel fatto che si tende a dare rilievo al legame affettivo che unisce tali soggetti all'interdicendo o inabilitando al fine di consentire la tutela e la cura dei suoi interessi nel modo migliore. Laddove non sia possibile che la funzione di tutore o di curatore sia svolta da uno di questi soggetti, possono essere nominate persone estranee, purché idonee ad assumere tale incarico.
Effetti della sentenza: La sentenza emessa dal Giudice nel procedimento di interdizione o di inabilitazione produce effetti dalla data di pubblicazione. Se tale sentenza rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio mantenga l'incarico fino a quando la sentenza non passi in giudicato.
Se accoglie la predetta istanza, il decreto di nomina del tutore o curatore e la sentenza stessa sono annotati in un apposito registro ed entro dieci giorni sono comunicati all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni sull'atto di nascita.
Atti compiutidall'inabilitato e dall'interdetto: L'inabilitato e l'interdetto possono compiere sia atti di ordinaria amministrazione che atti di straordinaria amministrazione, quando la sentenza o i provvedimenti successivi del Giudice lo consentano. Con riferimento all'inabilitato-imprenditore commerciale, il Tribunale, su parere del Giudice tutelare, può autorizzare quest'ultimo a continuare l'esercizio della sua impresa. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione o comunque dopo la nomina del tutore a cui segue sentenza di interdizione, non autorizzati, possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Gli atti dell'inabilitato che eccedono l'ordinaria amministrazione, non autorizzati e compiuti dopo la sentenza di inabilitazione o comunque dopo la nomina del curatore a cui segue sentenza di inabilitazione, possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa.
Gli atti compiuti prima dell'interdizione/inabilitazione o prima della nomina del tutore o curatore: Con riferimento a questo tipo di atti, il Giudice deve, innanzitutto, accertare l'esistenza dello stato di incapacità di intendere e volere del soggetto. Tale accettamento non è definitivo e generale e non determina uno status, come avviene per l'interdizione o l'inabilitazione, ma riguarda il singolo momento di compimento di un determinato atto; sicchè la sussistenza della capacità in un determinato momento non esclude che la stessa manchi in un contesto diverso. Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento di un atto, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive. Piuttosto occorre che esse siano menomate, sì da impedire [...] la formazione di una volontà cosciente. Con l'ovvia conseguenza che, in questi casi, non è necessario dimostrare che il soggetto, al momento del compimento dell'atto, fosse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente (Cass., 29 marzo 2018, n. 7816, Cass., 30 maggio 2017, n. 13659).
Durata dell'incarico di tutore o curatore: Il tutore o il curatore non è tenuto a svolgere tale incarico oltre il termine di dieci anni, a meno che non si tratti del coniuge, del convivente, degli ascendenti o dei discendenti.