L'art. 19 del nuovo Regolamento dell'assistenza entrato in vigore a gennaio 2024 prevede un'indennità di paternità per gli avvocati iscritti alla Cassa forense.
Ma vediamo nel dettaglio detta indennità.
Casi di riconoscimento dell'indennità di paternità.
Tale indennità è riconosciuta in caso di:
• morte della madre;
• grave infermità della madre,
• abbandono del figlio da parte della madre;
• affidamento esclusivo del bambino al padre.
In detti casi:
• l'ammontare riconosciuto è pari a cinque mensilità per il periodo che sarebbe spettato alla madre o per la parte residua ed è nella misura dell'80% di 5/12 del reddito professionale IRPEF netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento;
• il minimo non può essere inferiore all'indennità minima stabilita dall'INPS annualmente;
• il massimo non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo su descritto.
L'indennità di paternità è riconosciuta anche nei casi di:
• ingresso in famiglia di minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto.
In detti casi l'ammontare:
• è pari a cinque mensilità se il minore è adottato, mentre è di tre se il minore è affidato.
• è pari all'80% dei 5/12 (se il minore è adottato) e dei 3/12 (se il minore è affidato) del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento;
• il minimo non può essere inferiore all'indennità minima stabilita dall'INPS annualmente;
• il massimo non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo su descritto.
L'indennità in questione è riconosciuta anche nel caso in cui la madre non abbia diritto ad alcuna indennità di maternità.
In questo caso l'ammontare riconosciuto è;
• è pari a tre mensilità dal verificarsi dell'evento;
• è pari all'80% dei 3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento;
• il minimo non può essere inferiore all'indennità minima stabilita dall'INPS annualmente;
• il massimo non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo su descritto.
In tutti i su descritti casi, l'indennità è corrisposta, pari a una mensilità, in unica soluzione, previa applicazione della ritenuta d'acconto del 20% (fatta eccezione dei casi ove è previsto l'esonero della ritenuta stessa), mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF).
La certificazione fiscale relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione [...].
La domanda
La domanda va inoltrata alla Cassa forense esclusivamente in modalità telematica e occorre:
• collegarsi al sito www.cassaforense.it;
• cliccare su "Accessi riservati - posizione personale – istanze on line.
Una volta compilata la richiesta, questa va corredata della certificazione richiesta.
L'istanza va presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'evento.
Maggiori informazioni sono reperibili su:
• https://www.cassaforense.it/pagineassistenza/pagina-di-dettaglio/?id=10615;
• https://www.cassaforense.it/pagineassistenza/pagina-di-dettaglio/?id=10616;
• https://www.cassaforense.it/pagineassistenza/pagina-di-dettaglio/?id=10641.