Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 23 Febbraio 2022
Categoria: Deontologia Forense 2019-2021

L'inadempimento dell'avvocato durante lo svolgimento dell'incarico conferitogli dal cliente

 L'adempimento del mandato: tra decoro e doveri di probità e lealtà

L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, ha il dovere di accettare incarichi che presuppongono la sua competenza a svolgerli. In caso di accettazione, il professionista in questione è tenuto svolgere detti incarichi in maniera diligente, senza trascuratezza degli interessi della parte assistita. Ove il professionista ritenga che per alcuni incarichi occorra una competenza diversa e più specifica, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega che ne è in possesso [1]. La violazione di tali doveri integra una condotta rilevante dal punto di vista deontologico e quindi sanzionabile in quanto in contrasto con i doveri di probità, lealtà e decoro.

La violazione in esame «presuppone la prova -quantomeno mediante indizi gravi, precisi e concordanti- del conferimento dell'incarico professionale asseritamente rimasto inadempiuto, con la conseguenza che, in mancanza, l'incolpato va mandato assolto in base al principio accusatorio, in ossequio al quale l'addebito contestato (ed ogni suo antecedente logico-giuridico) deve essere provato dall'organo inquirente» (CNF, n.36/2019).

L'inadempimento al mandato professionale nella prassi

È stato ritenuto che:

Note

Art. 26 Codice deontologico forense: «1. L'accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. 2. L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. 3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. 4. Il difensore nominato d'ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico. 5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura» 

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