Riferimenti normativi: art. 1, commi 35-50 L. n.145/2018
Focus: L'imposta sui servizi digitali (ISD), nota anche come "web tax", opera nel settore delle vendite mediante internet. La vendita diretta di beni o servizi online da parte di un'azienda tramite il proprio sito web (e-commerce proprio) è soggetta all'imposta sui servizi digitali? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n.292/sez.1 del 22/01/2026.
Principi generali: L'art. 1, commi 35-50, della legge n.145 del 30/12/2018 ha istituito l'imposta sui servizi digitali (Web Tax) che colpisce le grandi aziende che operano nel web mediante interfacce digitali multilaterali (marketplace), cioè piattaforme che permettono agli utenti di interagire tra loro e che facilitano la fornitura diretta di beni o servizi. I ricavi sono tassati in Italia se l'utente del servizio è localizzato nel territorio italiano e si applica un'aliquota del 3% sui ricavi imponibili. Invece, non è soggetta all'imposta la fornitura diretta di beni e servizi svolta nell'ambito di un'attività di commercio elettronico in cui il fornitore non funge da intermediario ma agisce come venditore diretto, cioè vende i propri prodotti tramite il proprio sito web ufficiale (es. Apple). Una via di mezzo tra l'intermediazione del marketplace e la vendita diretta è il Conto vendita (giuridicamente definito come contratto estimatorio, art.1556 cc.). In questo caso il sito e-commerce riceve merce in conto vendita da un fornitore e la espone sul proprio sito senza acquistare la proprietà del bene che rimane del fornitore originale. Solo nel momento in cui il cliente finale acquista il bene la proprietà passa dal fornitore originale al sito e poi al cliente. In sostanza il gestore del sito agisce come un rivenditore, assumendosi il rischio della vendita. Ai fini tributari, l'operazione è considerata vendita diretta ed il ricavo è considerato fatturato da vendita e non commissione da servizio digitale.
Il caso: Una società di capitali, operante nel settore delle vendite mediante internet di beni di abbigliamento, moda e design, ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell'imposta sui servizi digitali versata, per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. A seguito di silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria la società ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado chiedendone l'annullamento. La ricorrente ha evidenziato, in merito alla propria richiesta, che l'imposta sui servizi digitali non era dovuta per le vendite di beni conseguenti a contratti di conto vendita con i fornitori, ma era dovuta (e regolarmente pagata) per la tipologia di vendita marketplace in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della società, con i venditori e la società guadagna una commissione per la propria intermediazione. La società, con riferimento alle vendite sui cui ricavi riteneva non dovuta l'imposta sui servizi digitali, osservava che i beni acquistati dal cliente finale erano a sua disposizione in virtù di contratti in conto vendita, assimilabili al contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c., in quanto i beni le venivano consegnati dai fornitori ma non ne diventava proprietaria, acquisendoli dai fornitori solo a seguito dell'ordine di acquisto del cliente finale e della accettazione della proposta di acquisto da parte della ricorrente, cioè a conclusione del contratto di vendita. Pertanto, sulla base della normativa sull'imposta sui servizi digitali, disciplinata dall'art. 1, commi 35-50 L. 145/2018, la ricorrente, non contestando l'applicabilità di tale normativa a sé da un punto di vista soggettivo, ha evidenziato che tale imposta non poteva essere applicata nei suoi confronti per mancanza degli elementi oggettivi, in quanto essa non metteva a disposizione degli utenti "interfacce digitali multilaterali".
Infatti, sui propri siti web il rapporto era esclusivamente tra la società e il singolo cliente, che non poteva interagire con il fornitore primario dei beni offerti in vendita sul sito. Quindi la ricorrente non poteva essere qualificata come mera intermediaria, considerato che la stessa sopportava i rischi relativi ai contratti stipulati con i clienti, determinava liberamente i prezzi dei prodotti venduti, sopportava il rischio del credito ai clienti e della distruzione, danneggiamento o deterioramento dei prodotti, una volta entrati nel proprio magazzino e decorsi trenta giorni dalla ricezione senza contestazioni ai fornitori, nonché il rischio dell'invenduto, prevedendo molti contratti con i fornitori o l'obbligo di un acquisto minimo garantito da parte della ricorrente o l'acquisto totale dell'invenduto. In via subordinata chiedeva comunque che l'imposta digitale sui servizi fosse pagata solo con riferimento alle vendite effettuate nei confronti di clienti italiani, non potendosi applicare la fiscalità nazionale alle vendite nei confronti di utenti all'estero. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato. La Corte di giustizia Tributaria di primo grado ha ritenuto il ricorso fondato richiamando l'art. 1, comma 36, della legge n.145/2018 relativa all'imposta sui servizi digitali, che indica quali siano i soggetti passivi dell'imposta, tra cui rientra incontestabilmente la ricorrente, ed in particolare l'art. 1, comma 37 lett. B) L. 145/2018 (come vigente all'epoca dei fatti), secondo cui l'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla "messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi". Sulla base della predetta norma, la ricorrente ha chiaramente specificato quali somme a titolo di imposta siano state pagate, senza chiederne il rimborso, per una delle forme delle proprie attività sui propri siti che riguarda il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce, tramite il sito web della società, con i venditori e la ricorrente guadagna una commissione per la propria intermediazione. L'istanza di rimborso concerne infatti esclusivamente la tassazione dei ricavi derivanti dai contratti in conto vendita e, effettivamente, per tali ricavi non risulta applicabile l'art. 1, comma 37 lett. B), L. 145/2018. Poiché in relazione a tali compravendite tra ricorrente e cliente finale l'imposta su servizi digitali non era dovuta il ricorso della società è stato accolto.