L´estratto di ruolo è un documento, cartaceo o informatico, contenente le cartelle esattoriali e i ruoli; esso non è un atto impositivo e non rientra negli atti impugnabili prescritti dalla legge.
In altri termini, attraverso l´estratto di ruolo possiamo sapere quali e quanti debiti ci riguardano e ciò può avvenire in due diversi modi: recandoci presso gli sportelli di zona oppure accedendo alla propria area riservata sul sito di Equitalia.
In sostanza, con l´estratto di ruolo, oltre a vedere le cartelle esattoriali che ci riguardano, possiamo sapere quando sarebbero state notificate, se la notifica è stata effettuata regolarmente o, al contrario, essa manchi del tutto.
Impugnare l´estratto di ruolo?
L´impugnazione dell´estratto di ruolo è inammissibile poiché, stiamo parlando di un semplice documento cartaceo o di natura informatica, che non ha alcun valore, se non riprodurre il contenuto delle cartelle esattoriali del contribuente.
Tuttavia, è possibile impugnare le cartelle esattoriali contenute nell´estratto di ruolo che non sono state mai notificate ovvero notificate in maniera irregolare ad esempio, depositate presso la casa comunale senza che sia stata inviata alcuna raccomandata al destinatario, che lo avvisasse di tale deposito.
Nel caso contrario, se il contribuente non fosse messo nella condizione di impugnare gli estratti di ruolo di fronte ad una errata o inesistente notifica nei suoi confronti della cartella di pagamento, non avrebbe garantita una piena e adeguata tutela.
Tale impugnazione mira ad ottenere l´annullamento delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei crediti in esse rappresentati attraverso la proposizione di un ricorso.
Per quanto riguarda il termine di impugnazione, la Corte di Cassazione S.U.. sent n. 19704/2015 ha stabilito che se il contribuente è venuto a conoscenza della cartella esattoriale solo attraverso la consultazione dell´estratto di ruolo, egli, per fare ricorso, non è tenuto ad aspettare il ricevimento dell´atto successivo (ad esempio, un´intimazione di pagamento), ma può farlo anche prima, in armonia col suo diritto d´accesso alla tutela giurisdizionale.
Rosaria Panariello