Inquadramento normativo: artt. 474-475 c.p.c.; art. 612 c.p.c.; Art. 616 c.p.c.
Gli obblighi di fare o non fare e l'esecuzione forzata: Se in un giudizio civile, una parte ha ottenuto una sentenza di condanna nei confronti della controparte per violazione di un obbligo di fare o non fare, l'avente diritto può agire per ottenere l'esecuzione forzata di detta sentenza.
Procedura esecutiva: Il creditore per avviare l'esecuzione della sentenza di condanna relativa a un obbligo di fare o non fare dovrà innanzitutto notificare il precetto e chiedere al giudice dell'esecuzione che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Poteri del giudice nell'ambito dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare: «Il giudice dell'esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta». In buona sostanza il magistrato deve:
- individuare la portata sostanziale della sentenza di condanna;
- determinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione idonee a regolare la situazione così come previsto dalla sentenza predetta;
- verificare che quanto richiesto nel precetto dalla parte istante corrisponda a quanto previsto nella sentenza di condanna e, in tal caso, deve disporre le opere necessarie ad attuarla.
In queste ipotesi, il provvedimento del giudice dell'esecuzione, «ove abbia assunto contenuto decisorio in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e all'ammissibilità dell'azione esecutiva, non può considerarsi, neppure quando abbia statuito sulle spese giudiziali, come una sentenza decisiva di un'opposizione all'esecuzione (e quindi impugnabile con i rimedi all'uopo previsti), consistendo essa nel provvedimento definitivo della fase sommaria di tale opposizione, sicché la parte interessata può tutelarsi introducendo il relativo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.» (Cass., n. 7402/2017, n. 15015 /2016, n. 8640/2016, richiamate da Cass. civ., n. 10946/2018).
Soggetto condannato a un obbligo di fare mediante esecuzione di determinate opere: Se l'obbligo di fare, oggetto della sentenza di condanna, deve essere adempiuto mediante l'esecuzione di determinate opere su un immobile che successivamente viene trasferito ad altri, l'originario obbligato non perde la legittimazione passiva nell'azione esecutiva. In tali casi, infatti, il trasferimento di proprietà del bene (e quindi la successione a titolo particolare) rileva solo se il nuovo titolare prenda un'iniziativa in merito alle modalità dell'esecuzione, avendone facoltà. Questa circostanza, tuttavia, non fa venir meno la validità e l'efficacia del precetto intimato al dante causa (Cass., nn. 73/2003; 11272/1993; 11583/2005; 601/2003, richiamate da Cass. civ., n. 30929/2018).
Esecuzione spontanea dell'obbligato a un facere o a un non facere: Quando il condannato adempie spontaneamente, se l'avente diritto reputa che l'adempimento non corrisponda al dettato giudiziale, potrà avviare l'esecuzione forzata facendo presente di avere ancora diritto. In questi casi, l'ottemperante reagirà sollevando l'eccezione di avvenuta esecuzione spontanea, innescando, in tal caso, nel processo esecutivo un'azione di accertamento (Cass. n. 3016 /1968, richiamata da Cass. civ., n. 24239/2018). Nel caso, in cui, invece, il condannato ottempera spontaneamente all'obbligo di fare e l'avente diritto all'esecuzione sollevi solo in via stragiudiziale contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna, l'ottemperante potrà ricorrere a un'azione di accertamento fuori dal processo di esecuzione; azione, questa, diversa dall'opposizione all'esecuzione (Cass. n. 5873/1991, richiamata da Cass. civ., n. 24239/2018).
Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare e provvedimenti possessori di natura sommaria: Non deve essere seguita la normativa dell'esecuzione degli obblighi di fare e non fare per eseguire un provvedimento possessorio di natura sommaria (Cass., n. n. 6621/2008, richiamata da Tribunale Firenze, sentenza del 28 maggio 2018).
Pertanto, a tal fine, non occorre la notificazione del precetto (con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili) ma, esclusivamente, la notifica del titolo esecutivo. In questo caso, tuttavia, può rendersi «necessaria la collaborazione dell'Ufficiale Giudiziario se, a seguito della notifica del provvedimento, il resistente rimanga inadempiente, con possibilità poi di adire il giudice del procedimento cautelare per la determinazione di modalità attuative in concreto» (Corte di Appello L'Aquila, sentenza 20 maggio 2013, richiamata da Tribunale Firenze, sentenza del 28 maggio 2018).
Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare e condanna avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro: Se la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, detta condanna non può in nessun caso essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare. Con l'ovvia conseguenza che essa potrà attuarsi solo attraverso il processo esecutivo di espropriazione forzata e quindi con l'aggressione coattiva dal patrimonio del debitore e la sua liquidazione. E ciò anche ove nel titolo siano indicate determinate e specifiche modalità di adempimento dell'obbligo di pagamento (Cass. civ., n. 23900/2018).
Esecuzione forzata degli obblighi di fare e inosservanza distanze e confini: Quando è «realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali limiti». In tale caso, se la sentenza di condanna non specifica l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, il giudice che deve effettuare l'accertamento di tale misura è quello dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare (cfr. Cass. n. 4577/1977, richiamata da Cass. civ. n. 30761/2018).