Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 23 Settembre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

L'errore materiale e la sua emendabilità nel processo civile

Inquadramento normativo: artt. 287 e 391 bis c.p.c.

La correzione delle sentenze e delle ordinanze: Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo (art. 287 c.p.c). Se la sentenza o l'ordinanza è pronunciata dalla Corte di Cassazione ed è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento (art. 391 bis c.p.c.).

Qual è l'errore suscettibile di correzione? Si deve considerare come errore materiale, suscettibile di correzione, quello che non concerne la sostanza del giudizio, ma quello che si risolve, nella manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento, in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. nn. 19601/2011; 572/2019, richiamate da Cass. n. 23592/2021). 

In tali casi, potrà essere attivato il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e ss. c.p.c.. Detto procedimento è diretto a eliminare gli errori di redazione del documento cartaceo che presenta una palese incongruenza tra la materiale esteriorizzazione del pensiero e il concetto a esso sotteso (concretandosi [...] in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica). Un'incongruenza, questa, che non dovrà in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. Ne discende che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento "de quo", sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio (Cass. nn. 13075/02, 5733/19, richiamate da Cass. n. 25181/2021).

Inesatta percezione entità credito ammesso al passivo e correzione: L'inesatta percezione dell'entità del credito ammesso nello stato passivo della procedura non rientra nella nozione di errore materiale su indicata e ciò in considerazione del fatto che in questa nozione rientrano solo errori nella redazione del documento che risultano immediatamente dalla lettura di esso (Cass. 25181/2021). 

Procedimento di correzione, contributo unificato e spese processuali: Nel procedimento di correzione non sarà ammessa:

Errore materiale nel rito del lavoro: Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza e si verifica solo se e in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cass. nn. 26236/2019; 22433/2017; 17910/2015, richiamate da Cass., n. 25155/2021). Anche nel rito del lavoro, se il contrasto si risolva in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza ed è percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile e individuato senza incertezza (Cass. 17392/04 e 10129/99, richiamate da Cass. n. 24952 Anno 2021), potrà dar luogo a errore emendabile con la procedura della correzione di errore materiale (Cass. 26074/18, richiamata da Cass. n. 24952 Anno 2021).