Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/;
Con parere n. 19 del 31 maggio 2023 il Consiglio nazionale forense si è espresso nuovamente sulla possibilità per l'avvocato di ricoprire la carica di liquidatore di una società di persone o di capitali se nominato dall'assemblea dei soci.
Il parere del Consiglio Nazionale Forense
In merito alla questione richiesta il Consiglio ha ricordato le norme del Codice Deontologico Forense che vietano all'avvocato di svolgere attività incompatibili con la professione forense, quali:
- l'art.6 a norma del quale l'avvocato a) "deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo" (comma 1) e b) "non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense" (comma 2);
- l'art.18 della Legge n. 247/2012 che prevede l'incompatibilità della professione di avvocato , in particolare, "con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (...) fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa" (lett. b).
Il Consiglio ha chiarito che l'incompatibilità con l'esercizio del commercio in nome proprio ed altrui trova la sua ragion d'essere nella circostanza che l'esercizio dell'impresa commerciale comporta l'assunzione di una carica sociale implicante poteri di gestione e di rappresentanza; per cui la ratio dell'incompatibilità è quella di evitare i condizionamenti all'esercizio indipendente della professione.
Peraltro, il Consiglio ritiene irrilevante la distinzione tra l'effettività dell'attività commerciale e la titolarità della carica incompatibile, atteso che quest'ultima abilita comunque allo svolgimento dell'esercizio del commercio; laddove anche la sola potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l'indipendenza dell'avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza, finirebbe per eludere la ratio dell'incompatibilità.
Per quanto riguarda l'attività del liquidatore, il Consiglio ha evidenziato che di regola il liquidatore svolge un'attività che può concretizzarsi nell'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami, in quanto a norma dell'art.2278, comma 1, c.c.: "I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi".
Dalle norme richiamate, quindi, si evince che l'attività professionale dell'avvocato è incompatibile
- sia con l'esercizio dell'attività d'impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto di altri
- sia con l'esercizio di diritto o di fatto di poteri gestori all'interno di una società, compresa l'attività del liquidatore, in quanto anche al liquidatore di società è richiesta un'attività con chiari profili gestori dell'impresa, benché funzionali alla migliore liquidazione del patrimonio sociale.
Le sole eccezioni al divieto sono tipizzate nel succitato art.18 della legge professionale, allorquando viene fatta salva la possibilità per l'avvocato di assumere incarichi di gestione e vigilanza
- "nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa" (art. 18, lett. b, ultimo inciso);
- "o se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico" (art. 18, lett. c, ultimo inciso).
Tuttavia le fattispecie contemplate espressamente al citato art.18, lett. b) della legge professionale quali eccezioni al regime dell'incompatibilità, non hanno l'effetto di eludere la ratio dell'incompatibilità.
Ciò in quanto le suddette fattispecie consentono all'avvocato di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; in tali casi la compatibilità per l'avvocato ad assumere simili incarichi si giustifica nella misura in cui la sua attività è inserita nell'alveo di un procedimento di natura concorsuale che prevede l'impiego di mezzi e strutture dell'apparato giurisdizionale, nell'ambito delle quali l'avvocato esercita la propria tipica attività legale e di natura tecnica.