Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 04 Settembre 2021
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

L'avvocato nell'atto giudiziario non può ricorrere a giochi di parole riguardo al nome del magistrato

L'avvocato deve essere autorevole nel suo ruolo e di questo il professionista ne deve essere consapevole. Tale autorevolezza risiede non solo e non tanto nella sua preparazione e nel suo personale talento ma anche nell'onestà e correttezza del suo comportamento. Una correttezza questa, il cui rispetto, va non solo a tutela del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura. Per questo il comportamento del professionista, oltre a essere rispettoso dei canoni deontologici, deve altresì sempre apparire tale. Con l'ovvia conseguenza che il ricorrere, da parte di un avvocato, a giochi di parole in un atto giudiziario, con riferimento al nome dell'autore del provvedimento impugnato, non potrà essere letto da soggetti terzi come rispettoso della figura professionale dell'avvocato e apparire necessario e corretto.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio nazionale forense (CNF) con sentenza n. 84 del 28 aprile 2021 (https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2021-84.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione.

I fatti di causa.

L'avvocato ricorrente è stato destinatario del provvedimento sanzionatorio dell'avvertimento per:

Il caso è giunto dinanzi al CNF.

La decisione della CNF

Innanzitutto occorre far rilevare che un avvocato, nell'ambito della propria attività difensiva, può esporre le ragioni a sostegno della tesi difensiva improntata per la parte assistita, ricorrendo agli strumenti processuali di cui dispone. Il diritto della difesa, però, incontra un limite insuperabile, ossia il diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato (Consiglio Nazione Forense, sentenza del 3 agosto 2017 n.111). Ne consegue che:

Orbene, tornando al caso di specie, secondo il Consiglio nazionale forense, il Consiglio distrettuale di disciplina, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'avvocato ricorrente, ha tenuto conto delle suddette considerazioni, giungendo a ritenere che costituisce comportamento deontologicamente rilevante non solo l'uso delle espressioni considerabili 'offensive' e che vanno oltre i su esposti limiti, bensì anche l'uso di quelle espressioni che inducono il lettore a percepirle quali 'sconvenienti'. Il rispetto della deontologia non soltanto deve essere concretamente accertato, ma a tal fine rileva altresì l'apparenza del comportamento criticato, ossia la percezione che dall'esterno di esso si abbia. Ad avviso, del Consiglio nazionale forense, infatti, l'autorevolezza di un avvocato, consapevole del suo ruolo, risieda non solo e non tanto nella sua preparazione, nel suo personale talento ma nell'onestà e correttezza del suo comportamento. La corrispondenza di quest'ultimo ai canoni deontologicamente stabiliti è a tutela non del singolo avvocato, ma dell'intera avvocatura, ed è per tale motivo che il comportamento del professionista non soltanto debba essere rispettoso di tali canoni, ma debba altresì sempre apparire tale. Non pare che il ricorrere a giochi di parole nel corso di un atto giudiziario con riferimento al nome dell'autore del provvedimento impugnato possa essere letto da soggetti terzi come rispettoso della figura professionale dell'avvocato e apparire necessario e corretto. Nel caso in esame, pertanto, legittima appare la sanzione irrogata nei confronti del professionista, all'esito dell'istruttoria del procedimento disciplinare. Una sanzione, questa, che ha tenuto conto anche del comportamento del ricorrente, il quale più volte si è dimostrato essere mortificato e rammaricato. Ciononostante detta sanzione, poiché l'illecito disciplinare non rientra tra quelli lievi o scusabili, non potrà essere mitigata al richiamo verbale, che peraltro non ha carattere di sanzione disciplinare (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018 n.141). 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio nazionale forense ha respinto il ricorso dell'avvocato e confermato il provvedimento sanzionatorio impugnato. 

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