Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 15 Febbraio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

L'avvocato e il dovere di riservatezza: tra ciò che è consentito e ciò che è off limits

Dovere di segretezza e riservatezza: esplicazione del decoro e della dignità

«La deontologia forense ha uno dei suoi pilastri fondamentali nella tutela della riservatezza del rapporto avvocato – cliente, che impone al primo il vincolo di tenere riservata la stessa esistenza del rapporto, con particolare riguardo alla trattazione/esternazione dell'oggetto del mandato difensivo» (CNF, n. 130/2013) [1]. Il dovere di riservatezza è «esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone» all'avvocato (CNF, n. 37/2013).

Il dovere di segretezza e riservatezza nella prassi

Si ritiene che:

Note

Art. 13 Codice deontologico forense: «L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali» 

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