Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 03 Novembre 2019
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

L'avvocato e i familiari disabili: quali tutele?

I familiari disabili dell'avvocato e le prestazioni assistenziali nell'ottica del principio di integrazione

L'avvocato, come libero professionista, non può permettersi di non lavorare. Un giorno di mancato lavoro equivale a un giorno di mancato compenso.

Ma cosa accade quando gravi situazioni familiari rendono necessaria un'assistenza da parte del professionista, riducendo il tempo di quest'ultimo da dedicare all'esercizio dell'attività forense?

Si pensi ad esempio ai prossimi congiunti dell'avvocato che improvvisamente e sfortunatamente vengono colpiti da gravi malattie inabilitanti. In tali casi, quali tutele sussistono?

La legge [1] per i lavoratori dipendenti prevede forme di tutele dirette a garantire sia un'esistenza più serena per il lavoratore, riconoscendogli permessi retribuiti, sia una dignitosa esistenza per i familiari disabili, prevenendo condizioni di emarginazione e di esclusione sociale della persona portatrice di handicap [2].

E per il lavoratore autonomo, qual è l'avvocato, e i suoi familiari disabili, quali garanzie? In quest'ipotesi, è prevista una prestazione [3], erogata dalla Cassa forense. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. 

Requisiti e presupposti per ottenere la prestazione

I beneficiari di tale tipo di assistenza sono gli iscritti alla Cassa forense:

La domanda, presentata compilando un modulo ad hoc, può essere inoltrata alla Cassa forense anche per il tramite del Consiglio dell'Ordine cui il professionista è iscritto, e deve essere corredata di tutta la documentazione giustificativa.

L'ente previdenziale decide entro 90 giorni decorrenti:

Ove sussistano tutti i requisiti, la Cassa forense accoglierà la domanda. In quest'ipotesi erogherà un prestazione di importo non superiore al 50% della pensione minima erogata nell'anno precedente. La prestazione in questione è erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito dello stesso nucleo familiare.

La prestazione e i familiari invalidi non ricoverati a tempo pieno nella giurisprudenza

La prestazione in esame è riconosciuta all'avvocato con un familiare da assistere, affetto da handicap grave non ricoverato a tempo pieno (ossia non ricoverato per tutte le 24 ore del giorno). 

In punto, è stato ritenuto che:

Con riferimento alla gravità della disabilità, è stato ritenuto che:

Note

[1] Art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992:

«[…] A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti [...]»

[2] Art.1, Legge n. 104/1992:

«1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata».

[3] Art 6, coma 1, lett. b) Regolamento Cassa forense per l'assistenza.

    [4] Art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992:

«[...[Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici [...]».