Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 28 Ottobre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

L'atto di citazione e la sua nullità: le precisazioni della recente giurisprudenza

Inquadramento normativo: art. 164 c.p.c.

La nullità dell'atto di citazione: L'atto di citazione è nullo quando:

Conseguenza dei vizi di vocatio in ius e dei vizi di editio actionis: Nei casi di vizi relativi alla vocatio in ius, se «il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Se l'attore non provvede alla rinnovazione, il giudice cancella la causa dal ruolo, con conseguente successiva estinzione. La rinnovazione della citazione nulla e la costituzione del convenuto sanano i vizi con effetto retroattivo (Cass., nn. 17474/2007, 22024/2009, richiamate da Cass. civ., n. 11549/2019). «Se il convenuto, costituitosi in giudizio, deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento a comparire nelle forme stabilire dalla legge, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini». In tali casi il dies a quo da prendere in considerazione è la data di notificazione dell'atto di citazione. E ciò in quanto, stante la validità della notificazione dell'atto di citazione,«il convenuto ha diritto al termine per approntare una congrua difesa a decorrere da tale data, che segna il momento della legale conoscenza dell'atto ai fini di approntare la relativa difesa» (Cass. civ., n. 29839/2018). 

Nelle ipotesi di vizi relativi all'editio actionis, «il giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda». La rinnovazione della citazione nulla e la costituzione del convenuto sanano i vizi con effetto irretroattivo (Cass., nn. 17474/2007, 22024/2009, richiamate da Cass. civ., n. 11549/2019).

La nullità della citazione e l'omesso o incerto petitum: La determinazione del petitum ha la finalità di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese. Ne consegue la nullità della citazione per "petitum" omesso o assolutamente incerto. Detta nullità, però, va accertata caso per caso. E ciò in considerazione del fatto che occorre tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti a esso allegati (Cass., n. 1681/2015, richiamata da Tribunale Velletri, sentenza 6 settembre 2019). Solo all'esito di tale valutazione complessiva, se l'oggetto risulta ancora assolutamente incerto, allora si potrà ritenere nulla la citazione (Tribunale Milano, sentenza 14 giugno 2012, richiamata da Tribunale Pordenone, sentenza 5 agosto 2019).

La mancata indicazione dell'udienza di comparizione: «Per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione per omessa o errata indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta, da non rendere possibile al destinatario dell'atto (convenuto o appellato in sede di gravame) di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida» (Cass., nn. 11780/2006; 16772/2006, richiamate da Corte d'Appello Palermo, sentenza 25 marzo 2019). 

La mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto d'appello della qualità di appellato: Nel caso in cui nell'atto di citazione in appello manchi l'indicazione della qualità di appellato, tale mancanza non rende nullo l'appello se detta qualità risulti con certezza dal contesto dell'atto. La nullità dell'atto introduttivo si concretizzerebbe solo nell'ipotesi di assoluta incertezza del soggetto appellato; un'incertezza che non dovrebbe essere superata neanche esaminando il contenuto sostanziale dell'atto introduttivo e di quelli pregressi (Cass., n. 23870/2006, richiamata da Cass. civ., n. 11876/2018).

Nullità della citazione e risarcimento dei danni: «Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa» (Cass. n. 13328/2015, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 31 gennaio 2018).

Nullità della citazione e notifica a soggetto inesistente: Se l'atto di citazione è notificato a un soggetto inesistente, tale atto è nullo perché totalmente inidoneo a instaurare un valido rapporto processuale. E ciò in considerazione del fatto che una citazione proposta nei confronti di persona deceduta non consente l'instaurazione di alcun contraddittorio (Cass., n. 532/1962, richiamata da Cass. civ., n. 2647/2018).