Inquadramento normativo: Artt. 1, 2 e 31 r.d. n.1736/1933; art. 1322 c.c.; Art. 1988 c.c.; Art. 640 c.p.
Requisiti assegno bancario: L'assegno bancario deve contenere:
- «la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- l'indicazione del luogo di pagamento;
- l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
- la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)».
Mancanza dei requisiti: L'assegno che difetta di uno dei requisiti previsti non può considerarsi come assegno bancario. Tuttavia:
- se il titolo manca dell'indicazione del luogo di pagamento, si reputa tale luogo quello indicato accanto al nome del trattario;
- «se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo. In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale»;
- se l'assegno bancario manca dell'indicazione del luogo di emissione, si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Assegno postdatato: L'emissione di un assegno postdatato non determina la nullità del titolo. Tuttavia, esso non vale come «titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale» (Cass. Civ. n. 5069/2010, richiamata da Tribunale Roma , sentenza del 6 novembre 2018).
Finalità emissione assegno postdatato e patto di garanzia: Il ricorso all'emissione di un assegno postdatato è finalizzato alla garanzia di un debito, nel senso che tale assegno viene consegnato al creditore e «deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione». In buona sostanza, l'assegno postdatato resta nelle mani del creditore come titolo di credito da far valere in caso di inadempimento. Il patto di garanzia, sotteso alla consegna dell'assegno in questione,
- è contrario alle norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito;
- «dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume» ( Cass. Civ., n. 10710/2016, richiamata da Tribunale Aosta, sentenza del 2 gennaio 2018);
- è dichiarato nullo dal giudice.
Assegno postdatato e validità della promessa di pagamento: In caso di assegno postdatato, non è escluso che l'autorità giudiziaria «dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento» (cfr. Cass. civ., n. 4368/1995, richiamata da Cass. civ., n. 10710/2016).
Momento in cui l'assegno postdatato si considera venuto a esistenza: «L'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza», come mezzo di pagamento, nel momento stesso della sua emissione, ossia quando esce dalla sfera giuridica del traente e passa nella disponibilità del prenditore (Cass. 2160/2006, 7135/2001,4033/1974, richiamate da Cass. civ., n. 3136/2016) e non in quello che coincide con la data fittizia ad esso apposta (Cass., n. 2160/2006, richiamata da Tribunale Monza sentenza del 22 gennaio 2008).
Incasso assegno postdatato e notifica pignoramento: Se l'assegno postdatato viene incassato successivamente alla notificazione del pignoramento, tale incasso non è opponibile al creditore pignorante «anche se la dazione dell'assegno al creditore, debitore esecutato, abbia preceduto il pignoramento» (Cass. civ., sentenza, n. 6265/2012).
Assegno postdatato e truffa: «Integra il delitto di truffa, perché costituisce elemento di artificio o raggiro, la condotta di consegnare in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, un assegno di conto corrente bancario postdatato, contestualmente fornendo al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria» (Cass. pen., n. 28752/2010, richiamata da Cass. pen., n. 33441/2015). In tali ipotesi, non rileva il mero inadempimento civilistico, ma la condotta di chi ha emesso l'assegno postdatato, ossia le rassicurazioni di quest'ultimo relative al fatto che in futuro sarebbe stato certamente in condizioni di adempiere all'obbligazione pecuniaria assunta (Cass. pen., n. 33441/2015).