La disgregazione del nucleo familiare, i cambiamenti sociali degli ultimi anni hanno portato il legislatore ad intervenire attuando una serie di riforme che,hanno avuto l'obiettivo di modificare l'originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151 così da adeguarsi ai mutamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.
La l. 4 febbraio 2006, n. 54, ha espresso un favor legis per l'affidamento condiviso ed un disfavore per l'affidamento esclusivo, surclassato ad ipotesi residuali. Difatti il "modello" dell'affidamento condiviso per la sua natura e le sue caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti.
Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, quindi, privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare al fine di assicurarne il migliore sviluppo della personalità e ciò indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Ma come è possibile comprendere la capacità del genitore di crescere ed educare il minore?
Ci si basa su elementi riguardanti le modalità con cui ciascuno ha in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'esistenza di un rapporto assiduo ma, anche basato sulle consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al figlio (Cass., 11 febbraio 1988, n.1466; Cass., 22 giugno 1999, n. 6312).
Quanto detto fa comprendere che l'affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale, consentita ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore. Deve perciò essere particolarmente motivato, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Ciò significa che l'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, peraltro sempre esistente nei procedimenti di separazione e divorzio e che la genitorialità di entrambi non verrà messa in discussione, volendo il legislatore tutelare la relazione genitoriale con i figli ed assicurare al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi.
Bisogna però evidenziare che singoli casi specifici hanno portato alcuni giudici a sottolineare come la grave conflittualità esistente tra gli ex coniugi alle volte può costituire un fatto di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono. Ed è proprio la preminenza che riveste in tali procedimenti l'interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, che può fondare la domanda di affidamento esclusivo qualora assuma connotati ostativi tali da alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Come si può immaginare, la giurisprudenza ha dovuto affrontare e decidere numerosi casi ed è stato per esempio stabilito che, l'affidamento esclusivo può essere disposto ad esempio allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo; nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività anche se non riferibile direttamente ad una psicopatologia; qualora un genitore, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall'altro genitore, realizzando un'alienazione parentale; dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori; in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita o nel caso di totale disinteressamento, da parte di uno dei genitori verso il minore, ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo paterno; nel caso uno dei genitori versi in stato di dipendenza da alcool, o abbia subito condanne penali per reati gravi; a seguito della costante condotta di uno dei genitori che, privo, tra l'altro, di una propria abitazione, chiede ospitalità a parenti ed amici o induca o costringa il minore a duplicare con lui ogni sua condotta tenuti presso l'altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari), così arrecando al figlio traumi e pregiudizi d'ordine psicologico presuntivamente irreversibili; se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli; in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori; se il minore, sin dai primi giorni di vita, ha vissuto con uno dei genitori e l'altro si è allontanato spontaneamente dal nucleo familiare da più di due anni e dimora in altro comune distante.
Occorre però precisare che anche nel caso di affidamento esclusivo,va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, cercando di garantire salde relazioni affettive con entrambi i genitori i quali hanno il dovere di cooperare nella crescita educazione ed istruzione dei figli.
L'affidamento esclusivo può essere chiesto in qualsiasi momento se ne sussistono le condizioni. Se, tuttavia la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, ferma l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. che ha la finalità di sanzionare l'uso pretestuoso e disfunzionale del processo.
Il comportamento processuale della parte che, non fornendo elementi a sostegno della sua domanda, mantiene ferma la richiesta di affidamento esclusivo, è infatti contrario ai doveri di lealtà e probità espressi dall'art. 88 c.p.c. in considerazione dei tempi di definizione del procedimento.