Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 21 Dicembre 2023
Categoria: Giurisprudenza di Merito

L’accollo dei debiti tributari da parte di terzi libera i debitori dal pagamento del debito d’imposta?

Riferimenti tributari: Art.8 L.n.212/2000

Focus: Sono legittimi gli atti impositivi di recupero dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del debitore dopo l'accollo dei suoi debiti d'imposta da parte di terzi? Sulla questione si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria con sentenza n.316 del 25/10/2023.

Principi generali: L'articolo 8 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), prevede che il debitore accollato continua a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario.

Nel caso di specie una società ha impugnato, con distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, atti di recupero di varie imposte notificati dall'Agenzia delle Entrate, per gli anni di imposta 2018, 2019 e 2020, per importi complessivi di oltre 700.000,00 euro. Tali provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria erano fondati sul fatto che il debito tributario della società ricorrente era stato accollato da un'altra società che, poi, lo aveva erroneamente compensato con crediti propri. 

Pertanto, l'Ufficio ha provveduto a recuperare il debito tributario in capo al contribuente originario che, a norma della normativa vigente, non è liberato. La C.T.P. ha respinto i ricorsi con spese a carico della ricorrente, che ha proposto appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Al riguardo, il giudice appellato ha evidenziato la specialità della disciplina fiscale in tema di accollo e compensazione dei debiti tributari rispetto a quella civilistica, richiamando l'art. 1273c.c. secondo cui l'accollo rappresenta un accordo bilaterale tra un debitore (accollato) e un terzo soggetto (accollante), efficace a prescindere dall'adesione del creditore, in virtù del quale l'accollante assume il debito che l'accollato ha verso un soggetto terzo. In particolare, si ha accollo "liberatorio" nel caso in cui il debitore originario sia "liberato" da qualsiasi impegno nei confronti del creditore; si ha, invece, accollo "cumulativo" nel caso in cui debitore accollante e debitore accollato siano entrambi responsabili in solido nei confronti del creditore. Nell'ordinamento tributario l'istituto dell'accollo è previsto all'art. 8 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) secondo cui "1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario". 

Quindi, a seguito dell'accollo, il debitore accollato continuerà a rispondere in solido con il soggetto accollante del debito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non potendosi verificare in nessun caso la liberazione convenzionale del debitore originario. Peraltro, come chiarito anche dalla giurisprudenza, assumere volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale», tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti « i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale» ( Cassazione S.U. n. 28162 del 2008). La Corte di Giustizia tributaria ha, poi, ritenuto che in merito all'istituto della compensazione si applica l'art. 17 del D.lgs. 241/1997 secondo il quale i contribuenti possono avvalersi della compensazione solo qualora i debiti ed i crediti oggetto di compensazione facciano capo allo stesso soggetto, non essendo la consentita la compensazione con debiti altrui. Quindi, qualora la compensazione fatta non è ammessa, come nella fattispecie, trattandosi di debiti della società ricorrente e crediti della società accollante, crediti peraltro non riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, per i debiti trasmessi per accollo continua a risponderne la società accollata. Pertanto, l'appello è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile. 

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