Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 03 Luglio 2019
Categoria: Legge e Diritto

Iva agevolata e accertamento a concessionario per acquisto auto disabile

Riferimenti normativi: Legge 104/1992, art.3 comma 3 - D. L. n.5/2012

Focus: I soggetti portatori di handicap possono usufruire di agevolazioni e sgravi fiscali per l'acquisto dell'automobile. Per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di un'autovettura da parte di un disabile è sufficiente la documentazione medica.

Principi generali: La legge n.104/1992 dispone che i soggetti portatori di handicap possono fruire della detrazione Irpef del 19% sull'acquisto, sulle spese di manutenzione o l'esenzione dal bollo auto e dell'agevolazione Iva al 4%La normativa vigente chiarisce che il verbale di cui alla legge n.104/1992 deve riportare in modo chiaro lo stato invalidante e la sua gravità, indicando i requisiti previsti all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, per fruire di tutte le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. L'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, il cosiddetto decreto "Semplifica Italia", convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, prevede che i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità civile, handicap, cecità, sordità, disabilità << riportino anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità >>.

Agevolazioni Iva per l'acquisto di auto per disabili: Il concessionario è tenuto a richiedere all'acquirente la documentazione che dà diritto alle agevolazioni e a motivarne il rifiuto in caso di documentazione presentata non idonea. Non sussiste alcun obbligo da parte del concessionario di auto di accertare la veridicità dell'autocertificazione né la completezza ed appropriatezza del certificato di invalidità. E'questo il principio di diritto riconosciuto dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari con una recente sentenza del 21 maggio 2019.

In particolare, la fattispecie oggetto della controversia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari - Sezione staccata di Lecce 23 – è scaturita da un accertamento di quasi 100 mila euro emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una concessionaria di autovetture. I giudici di primo grado hanno annullato l'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate e la sentenza è stata impugnata da quest'ultima con appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale che ha confermato, però, la decisione dei giudici di prime cure affermando, in particolare, i seguenti principi di diritto e di merito: 1) per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata per l'acquisto di un'autovettura da parte di un disabile è sufficiente la documentazione medica e non sussiste alcun obbligo del concessionario di accertare la veridicità dell'autocertificazione né la completezza ed appropriatezza del certificato di invalidità; 2) gli incentivi riconosciuti dal concedente al concessionario d'auto sono esclusi dal campo di imponibilità IVA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/72, non rappresentando essi il corrispettivo di un obbligo di "facere", non sussistendo un rapporto di sinallagmaticità".

Con precedente sentenza n.2175 del 20 ottobre 2015 la Commissione Tributaria Regionale di Bari si era già pronunciata in materia. Nel caso di specie la Guardia di finanza aveva redatto nel 2007 e nel 2009 dei processi verbali di constatazione nei confronti di una concessionaria di vendita autoveicoli, inerenti gli esercizi di imposta 2004/2005/2006, seguiti da tre avvisi di accertamento con cui veniva determinata una maggiore imposta superiore a 100.000,00 euro, oltre interessi e sanzioni. La concessionaria nel 2010, dopo aver esperito un tentativo di accertamento con adesione con esito negativo, impugnava gli avvisi di accertamento con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale contestando la pretesa dell'amministrazione finanziaria fondata sull'indebita applicazione da parte della società concessionaria dell'aliquota Iva agevolata a favore di soggetti disabili per l'acquisto di autovetture nuove, e sul recupero a tassazione degli incentivi commerciali ricevuti dalla casa madre G.M. Italia srl considerati come corrispettivi. La ricorrente chiedeva, quindi, l'annullamento dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, infondatezza nel merito ed errata determinazione delle sanzioni. 

L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese di lite. I giudici di prime cure accoglievano i rispettivi ricorsi compensando le spese di lite. Le sentenze sono state appellate dall'ufficio che ha chiesto l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza e la riunione in un unico procedimento degli altri ricorsi. La controparte, ritenuto infondato quanto sostenuto dall'Ufficio, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma delle sentenze impugnate, eccependo che la documentazione necessaria per l'applicazione delle agevolazioni Iva è stata sempre presentata in ossequio alle legge in materia e alle disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate tramite circolari ministeriali, e che gli adempimenti del venditore sono stati sempre esaustivi e conformi alle leggi nn. 449/97, 388/2000 e alla prassi emanata dal fisco. La Commissione, rilevata la connessione soggettiva e oggettiva dei procedimenti ne ha disposto la trattazione unitaria, accogliendo parzialmente l'appello dell'ufficio riconoscendo la richiesta di conferma dell'Ufficio circa il recupero IVA di €. 5.325,39 relativo alle due contestazioni riconosciute dalla parte per le vendite di auto effettuate con iva ridotta del 4%. Quanto alla applicazione di aliquota Iva ridotta a favore di soggetti disabili, regolarmente applicata nelle altre fatture, si è espressa nel senso che " il concessionario ha operato correttamente in conformità alle leggi (art. 8 legge n.449/97 e art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) e agli indirizzi ministeriali tramite risoluzione n. 56 del 11/05/2011, già nota all'ufficio". La pretesa erariale, quindi, è stata riconosciuta infondata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese.