Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 27 Gennaio 2021
Categoria: Il caso del giorno 2021

Istanza d'accesso e richiamo disciplina dell'accesso documentale: G.A. non può mutare il titolo

Si torna a discutere sull'accesso agli atti e ai documenti pubblici. Questa volta i Giudici amministrativi fanno una distinzione tra accesso civico generalizzato e accesso documentale. In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato, l'amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l'istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente. In questi casi se l'istanza è priva di riferimenti a una specifica disciplina, essa potrà essere esaminata anche alla stregua della normativa dell'accesso civico generalizzato. Ove, invece, l'istante abbia fatto esclusivo riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, in tali casi l'esame della richiesta d'accesso sarà effettuato seguendo la disciplina di cui alla Legge n. 241/1990, con l'ovvia conseguenza che il Giudice adito non potrà mutare il titolo dell'accesso definito dall'originaria istanza.

Questo è quanto ha statuito il Consiglio di Stato con sentenza n. 61 del 4 gennaio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

L'appellante ha partecipato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata, con piantonamento fisso, per le sedi degli Uffici Giudiziari. È accaduto che la stessa si è classificata seconda e per tal verso ha formulato richiesta di accesso agli atti di gara, chiedendo l'acquisizione della documentazione relativa all'offerta della concorrente che si è classificata prima. Nel contempo, l'appellante ha proposto ricorso avverso l'aggiudicazione e ulteriore istanza di accesso alla documentazione relativa alla fase esecutiva del contratto. Accesso, questo, negato attesa l'estraneità della richiedente al rapporto contrattuale stesso, e [...] per genericità della richiesta in relazione al contenzioso pendente. 

Il caso è giunto dapprima dinanzi al Tar e successivamente dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del CdS

I Giudici d'appello, innanzitutto, fanno rilevare che l'amministrazione anche quando viene formulata un'istanza d'accesso agli atti pubblici in modo generico o cumulativo, ha il potere-dovere di esaminarla. In tali casi, ove l'istante non abbia fatto riferimento a una specifica disciplina, l'accesso andrà qualificato come accesso civico generalizzato. Nell'ipotesi, invece, in cui il richiedente abbia inteso in modo inequivocabile far riferimento alla disciplina dell'accesso documentale, l'istanza andrà esaminata ai sensi della disciplina dettata dalla Legge n. 241/1990, senza che il Giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 116 Cod. proc. amm., potrà mutare il titolo dell'accesso definito dall'originaria istanza. Chiarito ciò, secondo il Consiglio di Stato:

Orbene, tornando alla fattispecie in esame, la ricorrente ha presentato istanza d'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. In altri termini, l'istante l'istanza d'accesso trova il suo presupposto nella pendenza del contenzioso. Infatti, l'appellante ha contestualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara emesso in favore della prima classificata. L'impugnazione in questione è stata respinta con sentenza passata in giudicato e da tale circostanza si è dedotto che:

In buona sostanza, l'istanza d'accesso, avendo avuto come presupposto la difesa in giudizio ed essendo venuto meno detto presupposto, è stata esaminata alla stregua della disciplina dell'accesso documentale. Ne consegue che:

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Consiglio di Stato, ritenendo infondato l'appello dell'appellante, ha respinto l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza d'accesso. 

Messaggi correlati