Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 09 Marzo 2019
Categoria: Legge e Diritto

Istanza certificazione urbanistica, illegittimo il silenzio rigetto della P.A.

Con sentenza n. 766 del 12 febbraio 2019 il Tar Campania Napoli ha stabilito che «il certificato di destinazione urbanistica, pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale e non avendo, pertanto, natura provvedimentale ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti costituisce comunque un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati richiedenti la certificazione e correlativi obblighi di "provvedere" [...]». In buona sostanza, in questi casi, la P.A. ha l'obbligo «di pronunciamento espresso».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar Campania è accaduto che una signora, comproprietaria al 50% di un terreno, ha stipulato un compromesso per la cessione della sua quota di proprietà e avendo intenzione di procedere alla vendita definitiva per atto pubblico ha avuto necessità di ottenere il certificato di destinazione urbanistica del suolo e di acquisire i titoli abilitativi attestanti la legittimità urbanistica del fabbricato ivi collocato, come previsto dalla legge (art. 30 e ss., del DPR n.380/2001). Così la comproprietaria, al fine di ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al medesimo terreno, ha presentato istanza al Comune. Tale richiesta è rimasta senza risposta da parte della pubblica amministrazione, la quale non si è espressa neppure sulla contestuale istanza presentata dalla signora per l'accesso documentale relativo ai titoli edilizi, compresi quelli riguardanti il fabbricato insistente su tale terreno. 

Essendo decorso un lasso di tempo corrispondente al termine di maturazione del silenzio rigetto ai sensi del suddetto art. 25 L. n.241/1990, l'istante ha presentato ricorso contro detto silenzio, chiedendo: i) che la domanda di rilascio del certificato di destinazione urbanistica fosse assicurata anche mediante la nomina di un commissario ad acta; ii) che fosse ordinato al Comune di consentire l'acquisizione dei documenti richiesti anche mediante il rilascio di copia conforme.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Tar.

La decisione del Tar.

Per quanto concerne il certificato di destinazione urbanistica, i Giudici amministrativi hanno ricordato che esso pur rientrando nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale, non ha natura provvedimentale, ma dichiarativa di situazioni giuridiche già esistenti (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014 n. 505; TAR Puglia Bari, Sez. III, 3 gennaio 2018 n. 5). Ne consegue che tale certificato costituisce un atto amministrativo di manifestazione del potere certificativo della pubblica autorità, cui sono ricollegabili posizioni di interesse legittimo in capo ai privati che ne fanno richiesta e correlativi obblighi di "provvedere" in capo all'amministrazione, nel senso che la P.A. è tenuta a pronunciarsi in modo espresso (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 25 marzo 2013 n. 450). Chiarito questo, tornando al caso di specie, a norma dell'art. 30, commi 2 e ss., del DPR n. 380/2001, è rimessa all'interessato la possibilità di scegliere se produrre il certificato rilasciato dalla P.A. o in alternativa produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato non emesso; tuttavia la suddetta norma non esclude che l'interessato possa insistere nel pretenderne il rilascio. Da ciò, a parere del Tar, scaturisce l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere in merito all'istanza del privato. In buona sostanza il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato, in applicazione degli artt. 2 e 3 L. 241/1990.

 Quanto, invece, all'istanza di accesso documentale ai titoli edilizi, il Tar ha osservato che, nella questione in esame, essendo trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione, senza che la P.A. si fosse pronunciata,  l'inerzia di quest'ultima equivale a silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25 comma 4 L.241/1990.

Anche questo silenzio, a parere del Tar, è privo di giustificazione in quanto la norma del vigente art. 20 comma 6 DPR n.380/2001, nel prevedere che dell'avvenuto rilascio di un permesso di costruire va dato avviso all'albo pretorio, si pone in ottica di trasparenza, per cui deve essere intesa nel senso che l'onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo diffuso sull'attività edilizia che il legislatore intende garantire. Ne consegue che anche i titoli edilizi sono tutti atti pubblici pienamente accessibili, nei cui confronti sussiste una linea di massima trasparenza non suscettibile di subire deroghe o sottrazioni nemmeno per esigenze di riservatezza del singolo (cfr. Tar Valle d'Aosta, 15 marzo 2017 n. 12; Tar Campania Napoli, Sez. VI, 1 marzo 2017 n. 1183; Tar Marche, Sez. I, 7 novembre 2014 n. 923). Nella presente fattispecie, trattandosi di fabbricato edificato in area di cui la richiedente è comproprietaria, il richiesto accesso ai titoli edilizi è in re ipsa assistito dalla sussistenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere l'ostensione e denota, comunque, la carenza di ipotetiche ragioni di riservatezza.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar Campania ha accolto sia il ricorso contro il silenzio rifiuto del rilascio della certificazione edilizia che contro il silenzio rigetto dell'istanza di accesso ai documenti. 

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