Di Anna Sblendorio su Sabato, 10 Gennaio 2026
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Iscrizione dell'Avvocato stabilito e riconoscimento del titolo di Abogado.

Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it/

Inquadramento giuridico: Direttiva 98/5/CE; D. Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001; D. Lgs. n.206/2007; Direttiva 2005/36/CE

Con ordinanza n.6794 del 14 marzo 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto in evidenza le differenze nell'ordinamento italiano tra

Disciplina dell'iscrizione dell'avvocato stabilito

Quanto al procedimento concernente l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato stabilito, la relativa disciplina è contenuta

In particolare, è previsto che

a) per l'esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli previsti dall'art.2 D. Lgs. n.96/2001, sono tenuti a iscriversi in una sezione speciale dell'albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali (art.6 comma 1 D. Lgs. n.96/2001); 

 b) l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo è subordinata all'iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art.6 comma 2D. Lgs. n.96/2001). Al riguardo gli ermellini hanno sottolineato che l'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l'unica condizione per l'iscrizione nella Sezione speciale (Cass., Sez. U.U., n. 28340 del 2011);

Gli ermellini hanno evidenziato che la prima iscrizione dell'avvocato stabilito non può impedire successive cancellazioni conseguenti a ulteriori accertamenti da cui emerga la mancanza di un valido titolo professionale acquisito all'estero (Cass. Sezioni Unite, n. 16255 dell'8/06/2023). Infatti, Pur non costituendo una condizione preliminare della decisione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la revoca temporanea o definitiva dell'abilitazione all'esercizio della professione disposta dall'autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l'avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante" (art.7 comma 5 Direttiva 98/5/CE). Ciò comporta che dopo che l'avvocato stabilito abbia ottenuto l'iscrizione nella Sezione ordinaria dell'albo, il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione qualora risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro; ciò conformemente al menzionato art. 7 su citato.

Riconoscimento diretto del titolo di abogado

Il procedimento di riconoscimento diretto del titolo di abogado nell'ordinamento italiano è disciplinato D. Lgs. n. 206/2007 attuativo della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 In particolare, ai sensi dell'art.22 del suddetto decreto il riconoscimento della professione di avvocato è subordinato al superamento di una prova attitudinale da parte del cittadino comunitario il quale chiede, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza che attesti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione (n.d.r.).

Da tali discipline risulta evidente che i procedimenti di riconoscimento diretto del titolo di abogado e quello concernente l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato stabilito. sono due istituti autonomi, la cui diversità si riflette anche sul regime di impugnazione dei relativi provvedimenti. Infatti,

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