Inquadramento normativo: R.D. n.1592/1933. Legge n. 398/1989, Legge, n. 210/1998, DM 309/1999, Circolare ministeriale Prot. n. 17188/2009, Legge n. 240/2010, D.M. 28/09/2011.
Laurea: Le università rilasciano i titoli di primo e di secondo livello, ossia la laurea e laurea specialistica. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali […] Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Iscrizione contemporanea a diverse Università: Nel nostro ordinamento è vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, nonché a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola.
Focus: Il caso in cui uno studente si sia trasferito da un corso di laurea ad un altro, senza aver optato per la rinuncia al corso di laurea precedente, non rientra nell'ambito di applicazione della violazione del divieto di contemporanea iscrizione a più corsi universitari. Con l'ovvia conseguenza che qualora il predetto studente consegua la laurea, l'Università non può ritenere il percorso universitario di quest'ultimo inficiato dalla violazione del divieto in esame (Consiglio di Stato, n. 578/2008).
Eccezioni al divieto di doppia iscrizione: Un'eccezione al divieto di doppia iscrizione riguarda i corsi di studio presso le Università e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici. In questi casi, è consentita la contemporanea iscrizione, purché gli studenti presentino sia alle Università che a tali Istituti piani di studio compatibili con:
- la contestuale frequenza e
- l'impegno richiesto per ciascun anno di corso.Tali piani di studio devono essere approvati da entrambe le Istituzioni e fino a quando non risultano approvati, lo studente sarà iscritto con riserva e sarà ammesso alle attività formative in entrambe le istituzioni. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente; inoltre deve verificare:
- le attività svolte dallo studente e l'acquisizione di crediti formativi che non possono superare il limite complessivo di 90 per anno;
- il rispetto dei piani di studio;
- la concessione di benefici connessi al diritto allo studio;
- la situazione relativa alla durata massima di iscrizione e ad eventuali studenti ai fuori corso.
Scuole di specializzazione: Il diploma di specializzazione si consegue al termine del corso di specializzazione ed è anch'esso, come la laurea, rilasciato dalle università.Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
- al conseguimento di un titolo accademico;
- ad avviare una carriera nell'ambito della ricerca o delle docenze universitarie.
Dottorato di ricerca: Il dottorato di ricerca si consegue, successivamente alla laurea ed è finalizzato:
Iscrizione contemporanea tra scuole di specializzazione e dottorato di ricerca: È possibile per coloro che sono iscritti alle scuole di specializzazione frequentare contemporaneamente un corso di dottorato di ricerca. In tali ipotesi, la doppia iscrizione è ammessa, applicando la sospensione della scuola di specializzazione sino al termine del corso di dottorato. In buona sostanza, nel caso di coincidenza giuridica tra corso di specializzazione e dottorato di ricerca, l'Amministrazione non potrebbe legittimamente denegare l'iscrizione al dottorato, ma dovrebbe consentirla e sospendere il corso di specializzazione fino alla conclusione del primo (Consiglio di Stato, n. 4283/2010, T.A.R. Lazio Roma, n. 9241/2004).
Corsi di perfezionamento: I corsi di perfezionamento sono istituiti per approfondire le competenze acquisite con la laurea.
Iscrizione contemporanea tra corsi universitari e corsi di perfezionamento: Risulta compatibile l'iscrizione contemporanea ad un corso universitario e ad un corso di perfezionamento per cui è richiesto il conseguimento di crediti non superiore a 60 e un impegno non superiore a 1500 ore.
Superamento limite di impegno e di crediti: I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo livello (a cui si accede con la laurea)e di secondo livello(a cui si accede con una laurea specialistica), che comportano un impegno complessivo di 1500 ore e 60 crediti, non potranno essere frequentati contemporaneamente ad altri corsi universitari.