Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 18 Marzo 2024
Categoria: Politica Forense

Iscrizione albo Cassazionisti: non cumulabilità tra anzianità di iscrizione nell’albo speciale e anzianità di iscrizione nell’albo ordinario.

Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

E' questo quanto affermato dalle sezioni Unite della Cassazione nell'ordinanza del 28 febbraio 2024, n. 5306, a seguito del ricorso proposto da un avvocato, al quale il comitato per la tenuta dell'albo speciale, costituito presso il CNF, aveva rifiutato l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Secondo le Sezioni Unite, ai fini del computo dei dodici anni necessari per l'iscrizione nel citato albo, non possono essere computati anche gli anni di iscrizione all'albo speciale per gli avvocati stabiliti di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, e ciò in quanto l'iscrizione alla sezione speciale consente una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto all'albo ordinario, attività, questa, funzionale all'espletamento del procedimento di stabilimento e integrazione ai sensi dello stesso decreto legislativo. 

L'avvocato stabilito, precisa l'ordinanza, è iscritto in una apposita sezione speciale contenuta nell'albo professionale degli avvocati e tale iscrizione nella sezione speciale produce effetti diversi rispetto all'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo, sia all'interno dell'ordinamento professionale forense che in relazione al tipo di attività professionale che può essere esercitata.

Infatti, nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine. Inoltre, nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l'avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. 

 Ne deriva, conclude il provvedimento, che l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati stabiliti è finalizzata ad una forma peculiare di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di una intesa con un avvocato iscritto nell'albo.

Tale forma di esercizio della professione, dunque, non è pienamente assimilabile a quella conseguente al superamento dell'esame di abilitazione per avvocato e, pertanto, non è computabile ai fini della maturazione del requisito di anzianità di esercizio della professione necessario per l'accesso all'albo speciale degli avvocati cassazionisti, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge n. 247 del 2012.

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