Chi ha maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi "spendibili" anche in quest'ultima facoltà, compatibilmente con quanto statuito dai regolamenti didattici dell'Ateneo, ha diritto all'iscrizione agli anni successivi al primo senza sottoporsi al test di ingresso. Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 5941 del 13 maggio 2019, ma con alcune precisazioni.
Vediamo quali.
I fatti di causa.
Il ricorrente si è laureato in Farmacia e in Igiene dentale. È accaduto che:
- per l'anno accademico 2017/2018 ha sostenuto le prove di ammissione ai corsi di laurea di medicina e di odontoiatria;
- ha conseguito il punteggio finale di 51,10; punteggio, questo, che non è risultato sufficiente per rientrare nel limite dei posti messi a concorso per effetto del cosiddetto "numero chiuso".
Alla luce di quest'esito, il ricorrente ha «proposto impugnativa chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, ed il risarcimento dei danni (in particolare, in forma specifica attraverso l'ammissione al predetto corso di laurea)». In buona sostanza, a parere dell'opponente, tale esito è ingiusto in quanto il suo percorso universitario (laurea in Farmacia e in Igiene dentale) ha fatto maturare allo stesso il "diritto" ad accedere ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria senza il previo sostenimento del test di accesso. Infatti, secondo il ricorrente, in forza della pregressa carriera, «egli otterrebbe la "scontata convalida" di numerosi C.F.U., utili all'ammissione ad un anno di corso di laurea successivo al primo (quanto meno al secondo)». L'opponente ha, inoltre, formulato censure relative alle modalità con cui sono state effettuate le prove selettive; censure, queste, dirette ad invalidare dette prove.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi con riferimento al primo motivo di impugnazione (non ammissione agi anni successivi al primo e test d'accesso).
La decisione del Tar Lazio.
Come già accennato, il ricorrente lamenta il fatto che, nonostante la sua pregressa carriera universitaria, egli ha dovuto sottoporsi alla prova di ammissione ai suddetti corsi di laurea. In buona sostanza, a suo avviso, egli, essendo in possesso di una doppia laurea, avrebbe dovuto essere iscritto direttamente agli anni successivi al primo, bypassando il test di ingresso. E ciò in considerazione del fatto che:
- gli esami sostenuti nell'ambito dei corsi già frequentati dimostrano l'attitudine del ricorrente a frequentare anche il corso di laurea in Medicina e Odontoiatria, con conseguente superfluità, nei sui confronti, di una prova selettiva;
- il test di ingresso è, a suo parere, studiato per valutare la preparazione dei diplomati, che hanno da poco completato il ciclo scolastico.
Orbene, il Tar ribadisce «il principio secondo cui deve ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da Medicina e Chirurgia, crediti formativi "spendibili" anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo». In particolare, i Giudici amministrativi richiamano quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui quando sono maturati dei crediti formativi universitari sufficienti per iscriversi a un Corso di laurea in anni successivi al primo, non è necessario sottoporsi al test di ingresso. Questo, tuttavia, è possibile purché vi siano posti disponibili «presso l'Ateneo a cui venga presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi"; TAR Lazio, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832 vedi nello stesso senso, Consiglio di Stato, ordinanza n. 5225 del 2018)».
Ciò premesso, il Tar fa rilevare che nella fattispecie in esame, la doglianza del ricorrente, ossia la richiesta di essere ammesso agli anni successivi al primo del Corso di Medicina e Odontoiatria, non è ammissibile in quanto egli non ha presentato l'istanza di immatricolazione ad anni successivi, all'Ateneo resistente, al momento della proposizione del ricorso per cui è causa. «Ciò significa che al momento della proposizione del presente gravame il ricorrente era privo di un essenziale presupposto di legittimazione in ordine alla coltivazione della specifica censura in discussione, non avendo prima attivato alcun procedimento mirante al riconoscimento dei propri CFU presso la sede universitaria di prima scelta (né presso altro Ateneo) e non potendo, pertanto, contestare il mancato esercizio di un potere non precedentemente sollecitato». Ma vi è più.
A parere dei Giudici amministrativi, il ricorso sarebbe comunque non passibile di accoglimento perché, pur volendo superare la questione dell'omessa presentazione della suddetta istanza, resta fermo che l'opponente non ha successivamente impugnato le note dell'Università, nelle quali i) si afferma la mancanza di posti disponibili per anni successivi al primo, per il corso di studi di interesse; ii) si precisa che, ove si fossero liberati dei posti, essi sarebbero stati assegnati sulla base di apposito bando di selezione, con valutazione dei curricula presentati. «Ne consegue che, anche ove il motivo (di impugnazione su esposto, n.d.r.) si ritenesse ammissibile, esso sarebbe poi divenuto improcedibile per omessa impugnazione [...] delle note citate, in cui si attesta la carenza di posti disponibili, elemento di cui questo Giudice, in assenza di diverse prospettazioni, non può che prendere atto».
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e di altri motivi, in quest'articolo non trattati, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso.