Il prestatore di lavoro ai sensi dell'articolo 2590 c.c. ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Tale disciplina è espressamente regolata nel D.Lgs. n. 30 del 2005 che può essere definito come un vero e proprio Testo Unico in materia di proprietà industriale.
Partendo dal principio indiscusso in base al quale spetta al lavoratore, quanto meno dal punto di vista morale, il diritto ad essere riconosciuto autore della sua invenzione, in relazione ai diritti "patrimoniali" che ve ne possono derivare, bisogna operare una distinzione in ordine al contesto in cui tale invenzione è stata realizzata, derivando da ciò un diverso trattamento "economico" per il prestatore di lavoro.
A ben vedere può trattarsi, infatti, o delle c.d. invenzione di servizio, o di invenzione d'azienda o di invenzione occasionale.
Nella prima ipotesi il lavoratore di fatto è assunto proprio al fine di realizzare la detta invenzione per cui i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro ( compreso il brevetto); nel secondo caso l'invenzione è posta in essere nell'adempimento di un contratto ma non è prevista, come invece accade nel primo caso, nell'attività specifica dedotta in contratto per cui, seppure i diritti relativi appartengono, proprio in virtù del contratto, al datore di lavoro, il prestatore di lavoro avrà comunque diritto ad un equo indennizzo commisurato a vari fattori, tra cui l'importanza dell'invenzione, la retribuzione percepita, l'ausilio che il prestatore di lavoro ha ricevuto operando all'interno della realtà aziendale.
Nel caso, infine, di invenzione occasionale la stessa non ha alcun collegamento effettivo con l'attività lavorativa ( seppure riguarda lo stesso campo di attività) e, proprio in virtù di tale dissociazione, il lavoratore è titolare dei diritti patrimoniali e di brevetto, pur residuando in capo al datore di lavoro ( nel caso in cui il lavoratore non intenda sfruttare direttamente l'invenzione) un diritto di opzione per l'uso dell'invenzione e l'acquisto del brevetto da esercitare entro 3 mesi dalla data di ricevimento dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.
In ordine alla tutela giudiziaria esperibile dal lavoratore in tale ambito, va detto che tale materia, per la sua peculiarità e specificità, rientra nella competenza delle apposite sezioni specializzate, a seguito della Legge 27 del 2012, denominate sezioni specializzate in materia di impresa.
È, tuttavia, prevista anche la possibilità di ricorrere allo strumento dell'arbitrato.