Riferimenti normativi:Art.452- bis cod. pen. - Art. 240 D.Lgs. n.152/2006 – L. n.68/2015
Focus: L'inquinamento ambientale e i rischi che ne derivano per la salute pubblica sono da tempo al centro dell'attenzione. Il D.Lgs.n.152/2006 disciplina all'art. 240, lett. e), l'attività di bonifica dei siti contaminati dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali di suolo e sottosuolo da cui scaturisce il rischio sanitario e ambientale sulla salute umana. Il legislatore, per colmare il vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, ha introdotto con la legge n.68/2015, tra i delitti penali, l'art. 452- bis cod. pen. che contempla i danni provocati da inquinamento, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e omessa bonifica dell'ambiente. La tutela penale dell'ambiente postula, pertanto, l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, per la cui rilevanza la nuova norma incriminatrice non richiede la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D.Lgs.n.152/2006.
Principi generali: Il Testo unico ambientale - D. Lgs.n.152/2006 - è la normativa di base che contiene tabelle per individuare la concentrazione di contaminazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o superficiali e la soglia di rischio dell'inquinamento ambientale. La soglia di contaminazione rappresenta solo una soglia di "allarme", superata la quale il responsabile è obbligato a porre in essere tutte le misure di prevenzione e quelle di messa in sicurezza d'emergenza necessarie, dandone immediata notizia al Comune e alla provincia competenti. Entro i successivi 30 giorni lo stesso responsabile deve presentare alla regione il piano di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della sua esecuzione ed entro sei mesi dalla sua approvazione, è tenuto a presentare ancora alla regione i risultati di un'analisi del rischio del sito. E 'in tale contesto normativo, nel rispetto dell'art.25 della Costituzione, che prevede la tassatività della legalità, e del D.M. Ambiente 25/10/1999, n.471 sulla bonifica dei siti inquinati, che si inserisce il reato di omessa bonifica, oggetto di tutela penale, ai sensi dell'art.452 - bis cod. pen., scaturente da compromissione o deterioramento dell'ambiente.
Omessa bonifica: La omessa bonifica dei siti, prevista dall'art.257 del codice dell'ambiente, ha delimitato la condotta penalmente rilevante alla omissione dell'avvio delle procedure in caso di superamento dei limiti tabellari disposti dalla norma. La nuova procedura di risanamento ambientale attribuisce un ruolo attivo sia al responsabile materiale a cui l'evento è addebitabile che al proprietario del sito e ad ogni altro titolare di diritti reali o di godimento. E' necessaria la tendenziale irreversibilità del danno che, se sussistente, integra il più grave reato di disastro ambientale punito dall'art. 452- quater cod. pen. perché si configuri un reato penale in materia ambientale.Finché tale irreversibilità non si verifica, le condotte poste in essere successivamente all'iniziale "deterioramento" o "compromissione" del bene non sono punibili ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva.
Reato di abusivo sversamento di rifiuti speciali: La Corte di Cassazione Penale, Sez.3, con sent. n.50018 del 06/11/2018 ha fissato il principio secondo cui sussiste comunque il reato di abusivo sversamento di rifiuti speciali di svariata origine, pericolosi e non, in un'area di cava dismessa di centinaia di migliaia di metri cubi, senza necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato.
La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso rigettando il ricorso del proprietario della cava, insistente su un terreno di cui aveva la piena disponibilità, che ha impugnato l'ordinanza di condanna emessa nei suoi confronti il 28 maggio 2018 dalla sezione per il riesame del Tribunale di Napoli per il reato in questione. Nel caso di specie il Tribunale di Napoli ha applicato, per il reato previsto dall'art. 452 bis cod. pen., la misura cautelare di divieto di dimora nella regione Campania nei confronti del proprietario della cava, sede operativa della Ecologia Unitrans Srl da lui amministrata, i cui operai furono sorpresi, il 20 giugno 2016, a scaricare e movimentare, con mezzi della società, ingenti quantità di rifiuti speciali di svariata origine, pericolosi e non, illecitamente depositati, senza autorizzazione, provenienti dalle operazioni di selezione e cernita effettuate dalla citata società. La maggior parte del materiale rinvenuto in superficie appariva depositato di recente per assenza di vegetazione o altri segni lasciati da eventi atmosferici. E' stato accertato, nel caso di specie, che il sito è "potenzialmente contaminato", ex art. 240 D.Lgs. n. 152/2006, a causa del superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale in relazione a numerose sostanze chimiche inquinanti rientranti nella Tab. I, All. 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs.n.152/2006. Per la giurisprudenza la definizione di sito "potenzialmente contaminato" non vale ad escludere la prova indiziaria della contaminazione e, in ogni caso, quest'ultima condizione non è richiesta per affermare la compromissione della matrice ambientale (Cass. pen. Sez. 3, n. 46170/2016).
Compromissione e deterioramento del sito che hanno caratterizzato, nella fattispecie, l'evento ipotesi di reato riscontrato nell'ordinanza impugnata, devono consistere in un'alterazione significativa e misurabile delle matrici ambientali suolo e sottosuolo determinati dall'interramento dei rifiuti, sino a riempire sostanzialmente il sito per diversi metri (al massimo otto in profondità), e dal deposito in superficie.
Per integrare il reato di inquinamento ambientale non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno (Cass. Pen. Sez.3, n. 10515/ 2017), ma è sufficiente un evento di danneggiamento della matrice ambientale che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Cass. Pen. Sez. 3, n. 15865/2017).
Il superamento della Concentrazione della soglia di contaminazione - per diverse e significative sostanze inquinanti - è grave indizio di effettiva contaminazione rispetto al superamento delle Concentrazioni Soglia di Rischio, tanto che impone la messa in sicurezza e la bonifica del sito e l'espletamento delle operazioni di caratterizzazione e di analisi specifica di rischio sanitario e ambientale del sito (artt. 240, comma 1, lett. e - d, e 242 D. Lgs. n.152/2006). Sicché, per la sussistenza del reato previsto dall'art. 452 bis cod. pen. non si deve necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato. Pertanto, indipendentemente dal fatto che l'inquinamento del sito sia dipeso anche da comportamenti precedenti all'introduzione nell'ordinamento della fattispecie di reato, solamente la prosecuzione della condotta illecita, con aggravamento del danno, rileva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.