Di Alessandro Modica su Venerdì, 12 Luglio 2019
Categoria: Business

Inquadramento, trattamento fiscale e previdenziale dei diritti d'autore

Il contratto di cessione diritti d'autore è inquadrato ai fini fiscali nel contratto di prestazione occasionale regolato dall'art. 67 comma 1 del TUIR come redditi diversi.

Tali redditi sono assoggettati, a cura del committente che funge da sostituto d'imposta, alla ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%. La ritenuta va operata sull'imponibile lordo, anche qualora, il prestatore è iscritto alla gestione separata I.N.P.S.. Tale differenza sarà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi.

Il contratto di cessione dei diritti di autore non si configura come un contratto di lavoro dipendente e, pertanto non è possibile che il committente imponga al prestatore degli orari di lavoro nonché la presenza fisica in un determinato luogo. Il prestatore consente ad una terza parte di sfruttare il proprio ingegno in cambio di un corrispettivo.

Il contratto di cessione è uno strumento molto flessibile, da utilizzare in una moltitudine di casistiche.

In fase di stipula tuttavia deve contenere i seguenti dati:

- i dati anagrafici dell'Autore dell'Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;

- la tipologia di lavoro, ossia l'opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare), quali diritti vengono ceduti (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito);

- il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.

Non deve contenere orari di lavoro e la richiesta di realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita. 

 La cessione di diritti d'autore, come evidenziato nei punti precedenti, non rientra nel contesto dei contratti di tipo subordinato, in quanto mancano molti vincoli previsti da tali tipologie di contratto.

Per tali ragioni, ai fini fiscale il trattamento sarà regolato dalle seguenti ritenute a titolo d'acconto:

- ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile rispetto al corrispettivo che viene pagato all'autore, ovvero ritenuta alla fonte del 30% sulla base imponibile rispetto al corrispettivo che viene pagato all'autore in caso di soggetto non residente in Italia;

La base imponibile, per autori con meno di 35 anni, pari al 60% del compenso, a cui quindi si applica l'aliquota IRPEF, mentre la base imponibile, per autori con età uguale o superiore ai 35 anni è pari al 75% del compenso.

Si riporta un esempio pratico:

Un autore di 25 anni, residente in Italia con un compenso di 1000 euro lordi:

- la base imponibile sarà data da 1000x60%= 600,00 euro

- la ritenuta alla fonte sarà il 20% di 600,00=120,00 euro

- il compenso netto sarà dato da 1000-120= 880,00 euro

Mentre per lo stesso autore superati i 35 anni di età:

- la base imponibile sarà data da 1.000x75%= 750,00 euro

- la ritenuta alla fonte sarà il 20% di 750=150,00 euro

- il compenso netto sarà dato da 1.000-120= 850,00 euro

I compensi, in quanto considerati derivanti da lavoro autonomo occasionale, devono essere difatti dichiarati tra i redditi diversi, all'interno del Quadro RL del modello Redditi, al rigo RL25. L'importo della deduzione spettante, pari al 25% o al 40%, a seconda dell'età dell'autore come abbiamo osservato, deve essere indicato al rigo RL29.

Le trattenute sui compensi subite nell'anno possono essere interamente recuperate, se il totale dei compensi non supera 4.800 euro. In caso contrario, le ritenute possono essere parzialmente recuperate, in quanto diminuiscono la tassazione dovuta.

L'eventuale credito che emerge dalla dichiarazione dei redditi può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione per pagare imposte, tasse o contributi (tramite modello F24). Il credito da utilizzare in compensazione è evidenziato nel quadro RX del modello Redditi.

Chi cede i diritti d'autore a titolo oneroso non deve emettere fattura, ma rilasciare all'atto del pagamento una ricevuta con l'indicazione "operazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3 quarto comma lettera a) del DPR n. 633/72".

 Chi percepisce proventi derivanti dalla cessione dei diritti di autore, non è obbligato ad iscriversi alla gestione Separata dell'Inps ed al relativo versamento dei contributi. Tuttavia è obbligato al versamento di contributi:

- chi risulta iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo;

- l'autore che è anche un libero professionista iscritto a una gestione previdenziale privatizzata, ossia l'Inpgi per i giornalisti, o una differente cassa professionale, a seconda della categoria di appartenenza: in questo caso l'obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalla specifica gestione.

I contributi previdenziali versati a fronte della cessione a titolo oneroso dei diritti d'autore, in ogni caso, come tutti i contributi previdenziali obbligatori rappresentano un onere deducibile dal reddito, che abbassa dunque la tassazione.

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