Con la sentenza in commento, la n. 12157 depositata lo scorso 15 aprile 2020, la Corte di Cassazione interviene in tema di interruzione di nesso di causa nell'ambito degli infortuni sul lavoro.
Il tema è di ampio respiro e coinvolge tematiche di parte generale del diritto penale.
L'art. 40 c.p. descrive il nesso di causa disponendo che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione".
Elemento problematico è stabilire quando tra si ravvisa nei fatti il nesso di causa tra una azione (o un'omissione) umana e l'evento.
Tutto ciò va letto in ottica di esclusione o meno della responsabilità penale e dunque con il parametro probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte si trovava di fronte ad una lavoratrice che, intenta in operazioni di inventario, era caduta da una scala a libro, utilizzata per visionare degli articoli posti negli scaffali più alti, e si era fratturata una vertebra.
Il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile di lesioni colpose in quanto non aveva previsto il rischio di cadute dall'alto con particolare riferimento all'ambito di lavorazione in cui la lavoratrice era impegnata e, di conseguenza, non aveva formato la sua dipendente sui rischi connessi ad una lavorazione in altezza.
Si difendeva il ricorrente affermando come nel suo caso si sarebbe realizzata un'interruzione del rapporto di causalità in ragione di un malore che la lavoratrice aveva dichiarato esserle occorso, seppur in assenza di perdita di conoscenza.
Tale circostanza avrebbe di per sé escluso il nesso di causa tra la mancata predisposizione di specifico strumento anti infortunistico e l'evento caduta in quanto anche quella specifica strumentazione (mancante) non sarebbe stata ideona a preservare la lavoratrice da cadute dall'alto in caso di mancamento poiché priva di protezione sul lato della schiena.
Sebbene la Corte ritenga inammissibile il ricorso poiché teso a sollecitare una rivalutazione meramente fattuale delle risultanze processuali, si sofferma - in coda alla sua pronuncia - sul rapporto di causalità, evidenziando come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato correttamente conto del fatto che la serie causale (tra l'omissione del datore di lavoro e l'evento) non risulterebbe interrotta perché lo strumento antinfortunistico mancante e una procedura di lavoro "più accorta" avrebbero impedito la caduta.