Di Paola Mastrantonio su Martedì, 04 Luglio 2023
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Infortuni sul lavoro: la Cassazione torna sul rischio eccentrico.

 In materia di infortuni sul lavoro, con la locuzione "rischio eccentrico" ci si riferisce a quelle condotte del lavoratore che, in quanto caratterizzate dall'assoluta imprevedibilità o abnormità rispetto alle mansioni affidategli, interrompono il nesso causale tra condotta ed evento lesivo.

I riferimenti a tale fattispecie si rinvengono già in precedenti risalenti al 2016, in particolar modo nei procedimenti per responsabilità medica, ma nel corso del tempo il concetto è stato mutuato anche dal diritto del lavoro.

La quarta sezione della Cassazione, con la sentenza n. 25327/2023 è tornata sull'argomento, contribuendo a delineare in maniera ulteriore i confini di tale particolare fattispecie di esclusione della responsabilità datoriale.

Il caso preso in considerazione dai giudici di legittimità, riguarda la condanna di un datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'omicidio colposo di un lavoratore addetto alla manutenzione del verde che, mentre operava ad un'altezza di 2/3 metri da terra, stando in piedi su una superficie irregolare offerta dalla biforcazione del tronco di un gelso, senza essere ancorato in alcun modo, né protetto dal rischio di caduta, era caduto e si era procurato un politrauma in conseguenza del quale era deceduto.

I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione, affermando, da un lato, che l'infortunato avrebbe agito in modo imprudente e imprevedibile, avendo deciso in autonomia di abbattere l'albero operando in altezza, senza alcuna richiesta d'ordine in tal senso, con una condotta imprevedibile ex ante da parte del datore di lavoro. Al dipendente era stato, infatti, assegnato unicamente il compito di effettuare un'attività di pulizia di parte di un terreno confinante con la strada comunale, mentre la potatura della parte superiore da sempre veniva affidata ad altra ditta. 

 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25327/2023, ha rigettato il ricorso, affermando che, nel caso di specie, il taglio della parte superiore degli alberi, anche se esorbitante dai compiti a lui affidati, può comunque ritenersi un'attività funzionale e finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'azienda, per cui non vi è spazio alcuno per la qualificazione della sua condotta come abnorme.

Ed infatti, prosegue la sentenza, in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. In ogni caso perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente. 

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