"Risulta inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello solo se non sottoscritto personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art.233 c.p.c." È quanto affermato la Corte di Cassazione civile Sez. 2 con sentenza n.2288/2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Analizziamo la questione sottoposta al giudizio di legittimità.
I fatti di causa.
Le parti hanno stipulato due contratti preliminari di compravendita aventi ad oggetto un appartamento ed un locale ad uso negozio.
Il promissario acquirente ha versato la somma di 160.000 euro a titolo di acconto del complessivo prezzo di vendita. Successivamente ha agito in giudizio per la restituzione della somma versata, chiamando in causa anche il compromissario acquirente.
Con sentenza, il Tribunale adito ha dichiarato risolti i contratti preliminari di compravendita per fatto e colpa della promittente venditrice ed ha rigettato la domanda di restituzione del promissario acquirente, ritenendo che non fosse stato provato il relativo esborso.
Conseguentemente il promissario acquirente ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Appello, la quale, rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, ha dichiarato inammissibile il giuramento deferito con atto d'appello per mancanza di sottoscrizione dell'appellante, ha rigettato l'impugnazione e ha confermato la pronuncia di primo grado.
Il promissario acquirente, ha, dunque, proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, quali:
- violazione e la falsa applicazione dell'art.2697 c.c, e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.;
- violazione e la falsa applicazione degli artt. 233 e 86 c.p.c.
Così il caso è giunto al vaglio di legittimità.
La decisione delle Sezioni Unite.
A parere del ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto inammissibile il giuramento decisorio, per mancanza della sottoscrizione del deferente.
Sul punto le Sezioni Unite hanno ricordato che l'omessa sottoscrizione da parte del deferente della dichiarazione con la quale viene deferito il giuramento comporta la nullità della delazione (Cass. n.12619/1993 richiamata). Tuttavia, poiché nel caso di specie il ricorrente ha agito in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., l'istanza di deferimento contenuta nell'atto di citazione in appello firmata dal ricorrente, soddisfa pienamente il requisito della sottoscrizione personale della parte. Infine la Corte ha ricordato il principio per il quale è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello solo se non sottoscritto personalmente dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, ai sensi dell'art. 233 c.p.c. (cfr. Cass. n.22805/2014 richiamata).
Nella specie, il ricorrente ha legittimamente qualificato a livello giuridico la propria posizione, sia come parte deferente del giuramento che come difensore di se stesso, ex art. 86 c.p.c., per cui il giudice avrebbe dovuto ritenere assolto il requisito formale della sottoscrizione di parte, senza la necessità di autenticazione.
Inoltre il ricorrente ha lamentato che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto non provato il versamento della somma, nonostante il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, in quanto con la sottoscrizione dei due contratti preliminari, la promissaria venditrice avrebbe comunque implicitamente riconosciuto di aver ricevuto detta somma.
A questo proposito le Sezioni Unite hanno affermato che "in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti." Pertanto "è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza", mentre "il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione" (cfr. Cass. n. 10224/2017, richiamata). Ne consegue che, poiché nel caso di specie il ricorrente non ha depositato il fascicolo di parte del primo grado contenente la copia dei contratti preliminari oggetto di giudizio, i giudici del gravame non hanno potuto valutare l'idoneità della sottoscrizione ad essere qualificata quale quietanza e hanno rigettato la relativa domanda.
Per le ragioni sopra illustrate la Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.233 e 86 c.p.c. e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione.