La legge di Bilancio 2019 estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI. La disposizione va ad aggiungersi all'esonero già previsto dalla legge Finanziaria 2003 per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e, di fatto, esonera dall'applicazione dell'imposta di bollo tutti i soggetti che fanno parte del mondo sportivo.
La Legge di bilancio 2019 ha novellato l'art. 27-bis della Tabella con decorrenza primo gennaio 2019, estendendo le agevolazioni già previste per le federazioni e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (cfr. art. 1, comma 646, legge 145/2018).
L'esenzione indicata l'art. 27-bis copra qualsivoglia tipologia di atto/documento.
Tuttavia, il MEF con la circolare n. 168/1998 (par. 7) ha affermato che l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa.
Per tale motivo le fatture emesse (non sono elencate tra i documenti) per le operazioni esenti, non soggette o fuori campo IVA sono soggette ad imposta di bollo.
Un esempio è la ricevuta per il pagamento di un corso per attività sportiva che è considerata fuori campo iva. Tuttavia se, come dovrebbe essere, il pagamento avviene attraverso un canale di pagamento tracciabile (es. bonifico bancario o versamento su conto corrente postale), la ricevuta è già rilasciata dal gestore dell'operazione. Le "attestazioni" sono esenti dall'imposta.
Nell'art. 27-bis della Tabella sono perciò rimasti:
le federazioni sportive
gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
le associazioni sportive riconosciute dal CONI
le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI
Per questi enti sono esenti
gli atti
i documenti
le istanze
i contratti
le loro copie anche quando dichiarate conformi
gli estratti,
le certificazioni,
le dichiarazioni e
le attestazioni
Sono invece soggette all'imposta di bollo se di importo superiore a 77,47 euro le fatture per operazioni:
esenti IVA,
non soggette o fuori campo IVA
sia emesse dalle a.s.d. / s.s.d.che ricevute dai loro fornitori.
A tal proposito, si precisa che sono sempre soggette all'imposta di bollo anche le fatture o le note di debito o i documenti relativi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuati dai soggetti ammessi al regime contabile forfetario.
Questo per effetto dell'alternatività dell'imposta di bollo/IVA e per il fatto che i documenti sono emessi da chi ha ceduto i beni o ha effettuato la prestazione di servizio a prescindere dalla richiesta della a.s.d. / s.s.d.