Con la sentenza n.39746 del 31 agosto 2017 è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione relativa alla individuazione corretta dell´autorità giudiziaria competente a ricevere la trasmissione degli atti, in caso di dichiarazione di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall´art. 51, comma 3 bis, c.p.p., che come è noto sono attribuiti alla competenza della Procura Distrettuale.
Gli atti in questione - questo il quesito posto alle Sezioni Unite - vanno trasmessi al giudice ritenuto competente per il giudizio ovvero al pubblico ministero presso quest´ultimo ?
La questione era stata sollevata avanti ai giudici della Quinta Sezione Penale della Corte a seguito di ricorso proposto dalla difesa degli imputati che erano stati condannati per il reato di riduzione in schiavitù avverso la sentenza della del giudice di secondo grado che aveva confermato la sentenza di primo grado. Tra i motivi infatti la difesa degli imputati aveva dedotto la questione pregiudiziale della nullità di entrambi i giudizi di merito in quanto il Tribunale che si era dichiarato incompetente per materia in ordine ad uno dei delitti di cui all´art. 51, comma 3 bis, c.p. aveva trasmesso gli atti alla Corte d´Assise, anziché al pubblico ministero.
I giudici della Quinta Sezione Penale prendendo atto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema, decidevano di rimettere la questione avanti l´adunanza plenaria.
Secondo un primo orientamentola trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero deve essere considerata illegittima solo se si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell´udienza preliminare, diversi da quelli che avevano nel caso concreto esercitato l´azione penale o celebrato l´udienza. Tale orientamento trova il suo fondamento nelle ragioni spiegate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.104 del 10 aprile 2001, in base alle quali nei procedimenti indicati nell´art. 51 comma 3 bis, la competenza distrettuale opera solo nella fase dibattimentale.
Secondo un diverso orientamento della Corte di Cassazione, una volta intervenuta la dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale, opererebbe la regressione del procedimento con la conseguenza della trasmissione degli atti al pubblico ministero .per consentire la instaurazione ab initio del giudizio dinanzi al giudice competente.
Le Sezioni Unite della Corte con la sentenza citata hanno fornito la seguente soluzione: "Il tribunale, con la sentenza dichiarativa di incompetenza per materia per uno dei reati previsti dall´art. 51, comma 3-bis, c.p.p., attribuiti alla competenza della corte di assise, deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise per il giudizio, sempreché non sia stata dichiarata la competenza del giudice di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e giudice dell´udienza preliminare siano state svolte rispettivamente dal pubblico ministero e dal giudicecompetenti funzionalmente ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, ultimo periodo e 328, comma 1-bis, c.p."
Si allega sentenza
Avv. Pietro Gurrieri
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